Chi acquista auto usate da rivendere deve verificare quale regime Iva applicare
Chi acquista veicoli usati per poi rivenderli, non può limitarsi a recepire acriticamente quanto dichiarato dal venditore in relazione all’applicabilità del regime del margine, ma, con l’ordinaria diligenza dell’operatore economico medio, ha l’onere di compiere le attività minime che gli consentirebbero agevolmente un giudizio sulla storia dei veicoli acquistati. Lo ha ribadito al Cassazione nell’ ordinanza 12265 del 18 maggio.
Con avviso di rettifica Iva 2002, l’ufficio ha contestato a una Srl di aver illegittimamente applicato il regime ’del margine’ ex articolo 36, Dl 41/95, poiché la contribuente aveva rivenduto veicoli acquistati da autonoleggi e, quindi, da imprese che, presumibilmente, avevano portato in detrazione l’Iva assolta sui propri acquisti. In particolare l’ufficio aveva accertato che:
a) mediante Vies, i veicoli erano pervenuti alla contribuente da una società inglese, a sua volta acquirente, in regime di cessioni intracomunitarie, da una società di capitali francese;
b) le fatture dei fornitori stranieri erano falsamente attestanti l’assoggettamento al regime di favore. Mentre la Ctp ha respinto il ricorso della Srl, la Ctr ne ha accolto l’appello e ha ritenuto sia che sussistevano i presupposti per fruire del regime agevolato, sia che la contribuente non poteva essere gravata dell’onere di ricostruire la storia fiscale dei veicoli acquistati.
Di diverso avviso la Cassazione. I giudici di piazza Cavour, richiamando i precedenti comunitari (C.Giust. UE, C-624/15) e di legittimità (SS.UU., n.21105/17), hanno ribadito che, nella compravendita di veicoli usati, l’imprenditore, che svolga professionalmente l’attività di rivendita, deve verificare, con l’ordinaria diligenza, se il rivenditore sia o meno un imprenditore commerciale. Al riguardo ha l’onere, di facile assolvimento e non contrario al principio di proporzionalità, di accertare l’identità dei precedenti proprietari dei veicoli, come risultante dalla ’carta di circolazione’. Se neppure da tale riscontro emerge la precedente appartenenza del veicolo ad un soggetto legittimato alla detrazione Iva, allora l’acquirente nazionale è incolpevole e scusabile per aver applicato, senza averne diritto, il regime più favorevole. Nella fattispecie esaminata, invece, la contribuente non poteva invocare il beneficio poiché, con l’ordinaria diligenza, si sarebbe potuta accorgere dell’insussistenza dei relativi presupposti.
Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 12265 del 21 maggio 2018