Imposte

Chi riceve una fattura senza accise addebitate non deve integrarla

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di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

Nelle forniture di energia elettrica e gas naturale, se il cedente non addebita in fattura le accise al cessionario, le accise stesse non possono formare oggetto della base imponibile Iva. In queste ipotesi, il cessionario che abbia ricevuto la fattura non recante la “traslazione” dell’accisa non è tenuto a regolarizzarla. È quanto affermato dalla Ctp di Milano 1738/21/2018 (presidente Molinari, relatore Astegiano), che contribuisce a consolidare un orientamento giurisprudenziale favorevole ai contribuenti.

L’agenzia delle Entrate contesta a una nota azienda nazionale operante nel mercato energetico l’omessa regolarizzazione ai fini Iva (in violazione dell’articolo 6, comma 8, Dlga 471/1997) di alcune fatture ricevute da propri fornitori. In particolare, la contestazione si fonda sul presupposto che tali soggetti avrebbero fornito gas naturale senza applicare ed esporre in fattura le accise, cosicché la base imponibile ai fini Iva sarebbe risultata inferiore a quella ritenuta corretta.

La società si oppone alla pretesa e impugna l’atto impositivo. Tra gli altri motivi di ricorso, la società lamenta che le Entrate hanno errato nell’applicare l'articolo 13, Dpr 633/1972, che costituisce la norma di riferimento sulla determinazione dell’imponibile Iva. Secondo il contribuente, le maggiori accise asseritamente dovute in relazione alle forniture contestate rientrerebbero nella base imponibile Iva solo se accollate al cessionario e, quindi, laddove specificamente indicate in fattura.

La Ctp accoglie le argomentazioni della società e annulla l’atto. I giudici milanesi prendono le mosse dal tenore letterale dell’articolo 13, secondo cui la base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto è data «dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente, compresi gli oneri e le spese inerenti e i debiti e altri oneri verso terzi accollati al cessionario o committente». Su queste basi, la Ctp conclude che, in un caso quale quello dedotto in giudizio, è corretto che le accise non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini Iva, perché le stesse non risultano esposte nelle relative fatture di vendita e, quindi, non risultano comprese tra gli oneri accollati al cessionario dei beni. In altri termini, non risultando che il costo relativo alle accise sia stato traslato dai fornitori sull’acquirente dei beni, sul tale importo non può applicarsi l’Iva.

Peraltro, aggiunge la Ctp, nel caso di specie le maggiori accise non risultavano ancora accertate, non essendo stato emesso alcun atto impositivo al riguardo. Questa circostanza comporta altresì un’incertezza in ordine alla stesso obbligo di pagamento delle accise, confermando ulteriormente l’insussistenza di una necessità di regolarizzazione delle fatture contestate in capo al cessionario.

La sentenza in esame si pone nel solco dell’indirizzo giurisprudenziale prevalente formatosi sull’argomento. Sul tema si ricordano la Ctr Lombardia 4559/18/2017 e 4977/12/2015, la Ctp Milano 7800/5/2016. In senso contrario, invece, si segnala Ctp Milano 2944/4/2017.

Ctp di Milano 1738/21/2018

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