Chi sottostima il reddito 2017 può ravvedersi
La seconda rata di acconto che scade il 30 novembre va versata in un’unica soluzione senza rateizzazione. In tutte le ipotesi in cui, per carenza di liquidità o in caso di errore nell’applicazione del metodo previsionale, agli omessi, insufficienti e ritardati versamenti si applica la sanzione del 30% dell’importo non versato o pagato in ritardo, riducibile al 15% se il rinvio non supera i 90 giorni. In caso di pagamento entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione del 15% va ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo. Può anche essere il caso di quei contribuenti che ora scoprono di aver calibrato l’acconto di giugno sulla base di un reddito atteso inferiore a quello effettivo.
Questa disciplina riguarda non solo gli acconti Irpef, Ires, Irap, ma anche tutti i tributi ai quali si applica la stessa disciplina delle imposte dirette (cedolare secca, Ivie, Ivafe, imposta sostitutiva ex Dl 98/2011). Non è previsto alcun versamento in acconto per l’addizionale regionale Irpef mentre l’addizionale comunale relativa al 2017 doveva essere versata in unica soluzione entro il termine per il versamento a saldo dell’Irpef 2016.
In caso di ricalcolo con il metodo previsionale, l’acconto, per non incorrere in sanzioni, dovrà essere almeno pari al 100% dell’imposta determinata a consuntivo nella dichiarazione 2018. Solo per la cedolare secca è consentito scendere al 95% dell’imposta dovuta.
Laddove il versamento risultasse non capiente è comunque sempre applicabile il ravvedimento operoso disciplinato dall’articolo 13 del Dlgs 472/97 con riduzione delle sanzioni decrescente con l’aumentare del tempo.
Di conseguenza, nel caso ricorrente in cui il contribuente si avveda a posteriori di aver versato un acconto insufficiente al dovuto può sempre ravvedersi con il pagamento, oltre che degli interessi calcolati al saggio legale per i giorni di ritardo, delle seguenti sanzioni:
1,5% (1/10 del 15%) dell’imposta, se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza;
1,67% (1/9 del 15%) dell’imposta, se il ravvedimento si verifica tra 31 e 90 giorni dalla scadenza;
al 3,75% (1/8 del 30%) dell’imposta, se il ravvedimento è eseguito dopo 90 giorni dalla scadenza, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione;
4,29% (1/7 del 30%) dell’imposta, se il ravvedimento si consuma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;
5% (1/6 del 30%) dell’imposta, con ravvedimento oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
In caso di versamento con ritardo non superiore a 15 giorni le sanzioni vanno ridotte ad un importo pari ad un quindicesimo per giorno. Per il ravvedimento entro tale termine è quindi dovuta la sanzione giornaliera dello 0,1 per cento.
Infine, è possibile anche procedere con il ravvedimento frazionato a patto che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta che viene ravveduto (risoluzione 67/E/2011 e circolare 27/E/2013).