La seconda rata di acconto che scade il 30 novembre va versata in un’unica soluzione senza rateizzazione. In tutte le ipotesi in cui, per carenza di liquidità o in caso di errore nell’applicazione del metodo previsionale, agli omessi, insufficienti e ritardati versamenti si applica la sanzione del 30% dell’importo non versato o pagato in ritardo, riducibile al 15% se il rinvio non supera i 90 giorni. In caso di pagamento entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione del 15% va ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo. Può anche essere il caso di quei contribuenti che ora scoprono di aver calibrato l’acconto di giugno sulla base di un reddito atteso inferiore a quello effettivo.
Questa disciplina riguarda non solo gli acconti Irpef, Ires, Irap, ma anche tutti i tributi ai quali si applica la stessa disciplina delle imposte dirette (cedolare secca, Ivie, Ivafe, imposta sostitutiva ex Dl 98/2011). Non è previsto alcun versamento in acconto per l’addizionale regionale Irpef mentre l’addizionale comunale relativa al 2017 doveva essere versata in unica soluzione entro il termine per il versamento a saldo dell’Irpef 2016.
In caso di ricalcolo con il metodo previsionale, l’acconto, per non incorrere in sanzioni, dovrà essere almeno pari al 100% dell’imposta determinata a consuntivo nella dichiarazione 2018. Solo per la cedolare secca è consentito scendere al 95% dell’imposta dovuta.
Laddove il versamento risultasse non capiente è comunque sempre applicabile il ravvedimento operoso disciplinato dall’articolo 13 del Dlgs 472/97 con riduzione delle sanzioni decrescente con l’aumentare del tempo.
Di conseguenza, nel caso ricorrente in cui il contribuente si avveda a posteriori di aver versato un acconto insufficiente al dovuto può sempre ravvedersi con il pagamento, oltre che degli interessi calcolati al saggio legale per i giorni di ritardo, delle seguenti sanzioni:
1,5% (1/10 del 15%) dell’imposta, se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza;
1,67% (1/9 del 15%) dell’imposta, se il ravvedimento si verifica tra 31 e 90 giorni dalla scadenza;
al 3,75% (1/8 del 30%) dell’imposta, se il ravvedimento è eseguito dopo 90 giorni dalla scadenza, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione;
4,29% (1/7 del 30%) dell’imposta, se il ravvedimento si consuma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;
5% (1/6 del 30%) dell’imposta, con ravvedimento oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
In caso di versamento con ritardo non superiore a 15 giorni le sanzioni vanno ridotte ad un importo pari ad un quindicesimo per giorno. Per il ravvedimento entro tale termine è quindi dovuta la sanzione giornaliera dello 0,1 per cento.
Infine, è possibile anche procedere con il ravvedimento frazionato a patto che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta che viene ravveduto (risoluzione 67/E/2011 e circolare 27/E/2013).

