Controlli e liti

Chiarezza della domanda determinante ai fini dell’ammissione del ricorso

di Roberto Bianchi

Nell’ambito del ricorso per Cassazione, la contingenza che un singolo motivo venga suddiviso in più profili di rimostranza, ciascuno dei quali rappresentabile quale ragione indipendente, non costituisce una causa di inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente che la sua formulazione consenta di comprendere con chiarezza le doglianze enunciate al fine di permetterne un’analisi differenziata, esattamente nei medesimi termini in cui la si sarebbe potuta effettuare qualora fossero state articolate in cagioni differenti e distintamente contrassegnate. A fornire questa interpretazione è la Cassazione attraverso l’ordinanza n. 15472 depositata in cancelleria il 13 giugno 2018.

Un contribuente ha acquistato un fabbricato a uso di civile abitazione richiedendo l’applicazione delle agevolazioni previste per l’acquisto delle abitazioni non di lusso da adibire a prima casa ex articolo 1 della tariffa parte I allegata al Dpr n. 131/1986.
L’agenzia delle Entrate, in seguito, ha notificato al contribuente un avviso di liquidazione e di irrogazione di sanzioni attraverso il quale ha contestato la decadenza delle agevolazioni dal momento che, la suddetta magione, presentava i requisiti delle abitazioni di lusso, ai sensi dell’articolo 5 del Dm n. 1072/1969, in quanto costituita da una superficie superiore a 240 mq.

La Ctp adita ha accolto le doglianze del contribuente sull’assunto che l’atto gravato derivava da un’attività istruttoria, effettuata dall’ufficio, priva di ogni specificazione in merito alle metodologie adottate, configurandosi di conseguenza una carenza motivazionale. Successivamente il Collegio regionale, espletata una consulenza tecnica d’ufficio, ha evidenziato che, alla data del rogito, la superficie utile dell’immobile dovesse determinarsi in mq 269,65 e pertanto superiore a mq 240,00 per cui l’immobile possedeva le caratteristiche di casa di lusso.

Il contribuente ha proposto ricorso per la Cassazione della sentenza, illustrato con memoria ex art. 378 Cpc, al quale l’agenzia delle Entrate ha resistito mediante controricorso.
Per il collegio di legittimità l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’ufficio per mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione non può essere accolta in quanto, in tema di ricorso per Cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali prospettabile come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto effettuare qualora le stesse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cassazione Sezioni Unite n. 9100/2015).

La pronuncia appare condivisibile in quanto sdogana un approccio pragmatico e sostanziale in merito alle modalità di rappresentazione delle motivazioni difensive, che possono essere raffigurate, attraverso differenti articolazioni, all’interno del ricorso per Cassazione ma che, tuttavia, devono sempre consentire ai Giudici di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate.

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