Chiusura agevolata anche per gli inviti al contraddittorio
La pace fiscale allo studio del Governo apre anche alla definizione agevolata, con il pagamento delle sole imposte e con l’esclusione delle sanzioni e interessi, per gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, nonché, gli inviti al contraddittorio e gli atti di adesione.
Gli atti interessati
Ma andiamo con ordine. Per quanto riguarda gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, la definizione agevolata – secondo le ultime bozze circolate del decreto fiscale collegato alla manovra - è subordinata al fatto che gli stessi siano stati notificati entro il 30 settembre 2018 (ma per questa data che potrebbe poi essere fissata in quella di entrata in vigore così come per le altre della procedura è opportuno attendere il testo finale che sarà pubblicato in «Gazzetta Ufficiale»), non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili a tale data. Il pagamento, che prevede il versamento delle sole imposte, con l’annullamento integrale delle sanzioni e degli interessi, dovrebbe avvenire entro 30 giorni dalla data fissata per rientrare nella definizione.
L’invito al contraddittorio
Anche l’accertamento con adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio può essere sanato. Si tratta, in particolare, dell’istituto che, nell’ambito dell’accertamento con adesione, concede la possibilità di definire il rapporto tributario accettando l’ipotesi di pretesa fiscale contenuta nell’invito a comparire. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, se il contribuente accettasse la nuova determinazione della pretesa contenuta nell’invito a seguito dell’accoglimento, da parte dell’ufficio, delle osservazioni al Pvc. Anche questi atti, notificati entro il 30 settembre 2018 (anche qui si impone cautela e l’opportunità di attendere il testo del decreto che sarà pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» perché, ad esempio, si potrebbe individuare come spartiacque l’entrata in vigore) potrebbero essere definiti mediante il pagamento delle sole imposte entro 30 giorni dal termine che sarà fissato.
Ugualmente, il contribuente che entro la data che sarà individuata dal testo del Dl in «Gazzetta Ufficiale» (potrebbe essere il 30 settembre 2018 o la data di entrata in vigore, come si legge nelle ultime bozze del decreto) ha definito la pretesa tributaria mediante la sottoscrizione dell’atto di adesione, può usufruire dello sconto pagando solo le imposte entro 20 giorni dalla firma.
La rateizzazione dei versamenti
Novità si rinvengono per quanto riguarda la tempistica entro cui versare le imposte. Nei casi di definizione di questi atti, i pagamenti delle imposte dovranno essere effettuati o in un’unica soluzione o ratealmente. In quest’ultimo caso, il pagamento può avvenire in un massimo di 5 rate trimestrali o 10 rate trimestrali, se le somme dovute superano i 50mila euro; è esclusa la possibilità di compensare le somme dovute. In caso di rateizzazione, le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Inoltre, anche per la definizione agevolata, in caso di mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dalla rateizzazione con la conseguenza che, se la posizione non viene regolarizzata con il ravvedimento, l’Agenzia potrà iscrivere a ruolo i residui importi dovuti a titolo di imposta unitamente a una sanzione del 60% calcolata su quest’ultima.
Per quanto riguarda gli adempimenti successivi alla firma dell’atto, rimane fermo l’obbligo di far pervenire all’ufficio, entro dieci giorni dal pagamento, la relativa quietanza.
Infine, la sanatoria non si applica agli atti emessi ai fini della procedura di collaborazione volontaria.