Adempimenti

Chiusura liti, aperto il canale per le domande online

di Salvina Morina e Tonino Morina

La chiusura delle liti è finalmente al completo. Da ieri, è infatti possibile inviare, tramite i servizi telematici delle Entrate, la domanda per la definizione delle liti fiscali. Per la domanda, si usa il modello approvato il 18 febbraio, con provvedimento 39209/19. Il provvedimento detta le modalità di attuazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del Dl 119/18, concernenti la definizione delle liti tributarie in cui sono parte le Entrate, aventi a oggetto atti impositivi.

L’articolo 6 consente ai contribuenti di chiudere le liti attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore ed allo stato della controversia, al netto delle sanzioni e degli interessi, per le controversie in cui l’atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il giudizio non si sia concluso con pronuncia definitiva.

L’articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3, disciplina le modalità di definizione delle liti pendenti delle quali possono fruire le sole società e associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del Coni. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019.

Se gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. Dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,8% annuo. In caso di “lieve inadempimento” nei pagamenti si applicano le norme di cui all’articolo 15 - ter del Dpr 602/73. Esso dispone che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;

tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

Dagli importi dovuti per la chiusura, si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto. Anche se non si deve pagare nulla, per avvalersi della definizione, si deve comunque presentare la domanda entro il 31 maggio 2019. Per ciascuna lite autonoma, cioè relativa al singolo atto impugnato, va presentata una distinta domanda, esente dall’imposta di bollo, esclusivamente mediante presentazione telematica. La trasmissione va effettuata:

direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici delle Entrate;

incaricando un intermediario abilitato, quale, ad esempio, un commercialista, o un consulente del lavoro;

recandosi presso uno degli uffici territoriali di una direzione provinciale delle Entrate, che attesta la presentazione della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo.

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