Controlli e liti

Chiusura liti, niente sanzioni e interessi ma l’imposta si paga

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di Antonio Iorio

Il Governo lancia la chiusura delle liti fiscali. Nonostante debbano essere precisati ancora tutti i dettagli dell’operazione, il provvedimento sulla definizione delle liti contenuto nel decreto legge approvato ieri sera sembra da un lato conferire maggiore equità alla rottamazione già in vigore ma, dall’altro, rischia di introdurre ingiustificate disparità. Questo mentre verrà alzata da 20mila a 50mila euro la soglia per la mediazione obbligatoria.

La «definizione»

Il nuovo istituto dovrebbe distinguersi dalla rottamazione, e per certi versi completarla, in quanto ha per oggetto anche gli altri provvedimenti impositivi (impugnati) e non solo iscrizioni a ruolo/cartelle di pagamento. Si tratta di un forte allargamento perché ricomprenderebbe sia tutti gli atti prodromici non affidati ancora alla riscossione (accertamenti, avvisi di liquidazione), sia i provvedimenti impugnati, differenti dalle cartelle per i quali, in pendenza di giudizio di primo grado, non sono iscritte a ruolo sanzioni (ma solo un terzo delle maggiori imposte pretese) e quindi non interessati alla vigente rottamazione. Si annullerebbe così l’evidente disparità in capo a coloro che anziché far diventare definitivo l’atto, avevano intrapreso il contenzioso.

Abbattimento sanzioni

Il successo del nuovo istituto dipenderà dalle somme da versare: al momento si parla dell’abbattimento delle sole sanzioni e interessi restando dovute per intero le maggiori imposte.

In questa ipotesi risulterebbero penalizzati coloro che hanno già ottenuto ragione in un grado del processo che non avrebbero motivo di pagare tutte le imposte se il giudice gliele ha già annullate, ma anche chi è in attesa dell’udienza in Ctp difficilmente troverà conveniente l’abbattimento delle sole sanzioni.

Nella maggior parte dei casi questi contribuenti hanno già rinunciato a prestare acquiescenza alle medesime condizioni (ancorché con la riduzione a un terzo delle sanzioni). Sarebbe poi penalizzato chi ha intrapreso il contenzioso per le sole imposte prestando acquiescenza alle sanzioni.

È evidente allora che per rendere – nei limiti del possibile – equa la definizione è necessario distinguere la posizione dei contribuenti in base all’eventuale giudizio intervenuto e non abbattere solo le imposte. In caso contrario si agevola l’evasore che non ha possibilità di successo in contenzioso e si penalizza colui che ha subito un accertamento errato che dovrà proseguire nel processo.

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