Controlli e liti

Chiusura liti pendenti, richiesta entro il 30 settembre

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di Salvina Morina e Tonino Morina

La chiusura delle liti diventa realtà. Saranno infatti definibili le liti con l’agenzia delle Entrate, con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente, avvenuta entro il 31 dicembre 2016, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. I contribuenti interessati dovranno presentare entro il 30 settembre 2017, per ogni lite autonoma, una distinta domanda di definizione. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. Si tratta però di una rottamazione liti che “copia” la definizione agevolata delle cartelle. Non è infatti previsto alcuno sconto sulle imposte e non si tengono nemmeno in considerazione gli esiti del contenzioso.
Le imposte accertate sono dovute per l’intero importo
La base di partenza è la richiesta originaria del Fisco. La norma prevede infatti che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora. E’ inoltre disposto che in caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40 per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione delle liti. Può essere il caso dei contribuenti che si sono avvalsi o si avvarranno della rottamazione cartelle, la cui domanda dovrà essere presentata entro il prossimo 21 aprile 2017. Questa norma è importante perché potrebbe eliminare le palesi disparità esistenti con la rottamazione cartelle in tema di sanzioni collegate al tributo, ma le cui contestazioni sono state fatte con atto separato dall’avviso di accertamento.
Chiusura liti con pagamento in tre rate
Il pagamento degli importi dovuti per la chiusura delle liti potrà essere effettuato in un massimo di tre rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017.
Il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri:
•per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all’ulteriore 40% delle somme dovute, è fissata al 30 novembre 2017;
•per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo 20% delle somme dovute, è fissata al 30 giugno 2018.
Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Qualora gli importi rientrino, in tutto o in parte, anche nell’ambito di applicazione della definizione agevolata, cosiddetta rottamazione cartelle, di cui all’articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, il contribuente deve essersi comunque avvalso pure di quest’ultima definizione. In proposito, dovrà essere chiarito l’effetto di questa norma perché sembra creare un indissolubile legame tra la rottamazione cartelle e la chiusura delle liti. Così non può essere, per la ragione che il contribuente, anche se non aderisce alla rottamazione cartelle, deve essere libero di avvalersi della chiusura delle liti pendenti.
A pochi giorni dalla scadenza, visto che la domanda per la rottamazione cartelle scade il 21 aprile 2017, non si può certo costringere il contribuente, che intenderà avvalersi della chiusura delle liti, ad aderire alla rottamazione cartelle.
Le somme che si scomputano dal debito
La definizione delle liti pendenti si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Dagli importi dovuti per la chiusura delle liti si scomputano quelli versati per effetto delle norme vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti per la rottamazione cartelle. La definizione delle liti non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se di ammontare superiore a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della norma sulla chiusura delle liti.
Possibile sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2018
Le controversie che si possono definire con la chiusura delle liti non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In questo caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro questa data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. Per le controversie definibili con la chiusura delle liti sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore della norma sulla chiusura delle liti fino al 30 settembre 2017. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest’ultimo. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

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