Controlli e liti

Chiusura liti, le sentenze dei giudici sono neutre per calcolare il valore

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di Salvina Morina e Tonino Morina

Le sentenze dei giudici tributari sono irrilevanti ai fini della determinazione del valore della chiusura delle liti pendenti, la cui domanda si dovrà presentare entro il 2 ottobre 2017.

Sono invece rilevanti gli annullamenti fatti dall’ufficio, in autotutela o a seguito di proposte di mediazione o di conciliazione. In questo caso, il valore della lite va determinato al netto degli importi annullati in autotutela, di quelli definiti a seguito di conciliazione o mediazione ai quali non ha poi fatto seguito la definizione totale della controversia.

Irrilevanti le sentenze dei giudici

È stabilito che le controversie tributarie in cui è parte l’agenzia delle Entrate si possono definire con il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; in caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40 per cento degli importi in contestazione.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla chiusura delle liti pendenti. In base alla norma, quindi, le sentenze dei giudici tributari non valgono nulla.

Sono penalizzati i contribuenti che hanno contenzioso vincente, in tutto o in parte, ma la cui lite è ancora pendente. Sono invece favoriti i contribuenti che hanno contenzioso perdente e con poche possibilità di vittoria.

Valore della lite al netto degli annullamenti

Il valore della lite va determinato al netto di eventuali importi annullati in sede di autotutela parziale, di quelli definiti a seguito di conciliazione o mediazione che non abbiano definito per intero la lite, ovvero per i quali si sia formato un giudicato interno sfavorevole all’ufficio.

La parte della controversia sulla quale si è formato il giudicato interno, sfavorevole all’Amministrazione finanziaria, deve considerarsi non più pendente.

Allo stesso modo, qualora l’ufficio, in esercizio del potere di autotutela, abbia annullato parzialmente l’atto impugnato, deve ritenersi non più pendente la parte del rapporto controverso oggetto di annullamento.

Valutazione costi-benefici caso per caso

Di norma, in caso di accertamento con imposte, sanzioni e interessi, i benefici per i contribuenti sono costituiti dall’abbandono delle sanzioni e degli interessi di mora. Si “azzerano” anche gli interessi maturati negli anni dopo i 60 giorni successivi alla notifica dell’atto impugnato e gli eventuali compensi di riscossione chiesti con le cartelle, se non già pagati a seguito di riscossione in pendenza di giudizio.

La valutazione va fatta caso per caso, tenendo conto dell’incertezza del contenzioso e delle spese che deve sostenere il contribuente, considerato che alcuni uffici, anche quando sono sicuri di perdere, proseguono la lite fino alla Corte di cassazione, costringendo il contribuente a fare tutti i tre gradi di giudizio, primo, secondo e Cassazione.

L’esempio

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