Controlli e liti

Cinema, pubblicità senza canone dal 2012

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

Il canone di installazione di mezzi pubblicitari (Cimp), richiesto da molti Comuni, non è più dovuto a decorrere dal 12 agosto 2012 con riferimento alla pubblicità trasmessa all’interno delle sale cinematografiche. È quanto affermato dalla Ctr Liguria 230/1/2019 (presidente Cardino, relatore Piombo). La vertenza origina da una richiesta di rimborso avanzata da una società pubblicitaria al Comune di Genova in relazione ai canoni Cimp versati a decorrere dal 12 agosto 2012 in relazione alla pubblicità trasmessa nelle sale cinematografiche. La richiesta di rimborso era giustificata dal fatto che, nella predetta data, è entrata in vigore una diposizione (articolo 51-bis, comma 3, Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012) che esclude la pubblicità trasmessa nelle sale cinematografiche dall’ambito applicativo dell’imposta comunale sulla pubblicità (Icp). E dato che Icp e Cimp hanno la stessa natura tributaria e operano in presenza dei medesimi presupposti, il venire meno dell’obbligo di corresponsione dell’imposta sulla pubblicità determina il venire meno anche del canone di installazione di mezzi pubblicitari.

A fronte del silenzio del Comune la società presenta ricorso, che però viene rigettato dalla Ctp. Secondo i Giudici di primo grado, la scelta del legislatore del 2012 era chiaramente orientata nel senso di disporre la sola esclusione da tassazione per l’imposta comunale sulla pubblicità.

La società impugna la sentenza di primo grado, facendo tra l’altro presente che l’interpretazione della Ctp contrasterebbe con i principi di capacità contributiva e di uguaglianza (articoli 53 e 3 della Costituzione) in quanto comporterebbe una situazione in cui lo stesso identico messaggio pubblicitario sarebbe esente da tributo nei Comuni che adottano l’Icp, mentre sarebbe tassato nei Comuni che adottano il canone di installazione. La Ctr accoglie le argomentazioni della società, ritenendo che la particolare forma di pubblicità, a seguito della norma introdotta nel 2012, non risulta assoggettabile né ai fini Icp né Cimp. A supporto della propria tesi, i giudici richiamano la sentenza della Corte costituzionale 141/2009 che, nel confermare la natura tributaria del Cimp (nonostante il nomen iuris), ha affermato che trattasi di una «mera variante dell’imposta comunale sulla pubblicità», che quindi «conserva la qualifica di tributo propria di quest’ultima».

Pertanto, concludono i giudici, il rimborso va concesso a decorrere dal 2012.

Ctr Liguria 230/1/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©