Controlli e liti

Cinque anni per la prescrizione dei debiti tributari non impugnati

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di Vincenzo D’Avanzo e Claudio Della Vecchia

In cinque anziché in dieci anni si prescrivono i debiti tributari. Intanto il termine prescrizionale da quinquennale diventa decennale solo in presenza di un «titolo giudiziale definitivo», come una sentenza o un decreto ingiuntivo. Poi l’avviso di accertamento, il ruolo recato dalla cartella di pagamento e anche l’avviso di addebito dell’Inps sono «atti amministrativi di autoformazione», che se non opposti dal contribuente-debitore non possono acquistare efficacia di giudicato. Così la Ctr Lazio, sentenza n. 1050-12-2017 (presidente e relatore Musilli).
Il concessionario notifica il 5 febbraio 2015 un preavviso di fermo amministrativo ad un uomo nei confronti del quale l’amministrazione aveva già in passato notificato iscrizioni a ruolo contenenti debiti tributari per oltre 30mila euro per gli anni dal 2006 al 2009.
Il contribuente si oppone eccependo la prescrizione della pretesa tributaria per essere passati oltre cinque anni tra la data della notifica delle cartelle di pagamento e la data di notifica del preavviso di fermo. Il Concessionario resiste. Il termine prescrizionale non è compiutamente maturato in quanto non sono decorsi dieci anni dalla data di notifica dei ruoli.
Il giudice di primo grado rigetta la tesi del contribuente, che non demorde e propone appello. Ed il giudice di secondo grado, in riforma della sentenza impugnata, dispone l’annullamento del preavviso di fermo amministrativo.
•L’applicazione dell’articolo 2953 Codice civile, che determina la trasformazione del termine prescrizionale da quinquennale in decennale, si perfeziona solo in presenza di un «titolo giudiziale divenuto definitivo», sia questo una sentenza o un decreto ingiuntivo;
•L’avviso di accertamento formato all’amministrazione finanziaria, il ruolo recato dalla cartella di pagamento e anche l’avviso di addebito dell’Inps, costituiscono semplici «atti amministrativi di autoformazione», privi, ex se, dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, tranne nei casi in cui divengano oggetto di impugnazione da parte del contribuente/debitore.
Pertanto - conclude il Collegio – è spirato il termine prescrizionale quinquennale per tutti i crediti oggetto di riscossione, che vanno annullati così come il successivo fermo amministrativo.

La sentenza n.1050/12/17 della Ctr Lazio

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