Adempimenti

Cinque per mille, più trasparenza per i beneficiari: entro un anno rendiconto e relazione sull’uso dei fondi

Il Dpcm pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» fissa in 100 euro (e non più in 12 euro) l’importo minimo erogabile

di Gabriele Sepio

Taglia il traguardo della «Gazzetta Ufficiale» il decreto attuativo sul 5 per mille (Dpcm del 23 luglio 2020). Il provvedimento (pubblicato sul numero 231 del 17 settembre) arriva dopo una serie di interventi legislativi volti ad accelerare il riparto del contributo di quest’anno per aiutare gli enti nella gestione dell’emergenza Covid-19 completando la riforma dell’istituto avvenuta con il Dlgs 111/2017. Modalità e termini per l’accreditamento, formazione degli elenchi, erogazione e riparto del contributo alcuni degli aspetti regolati dal Dpcm. Vediamo nel dettaglio quali sono le novità.

Sul piano soggettivo, ampliata la platea dei potenziali beneficiari nel settore “del volontariato”, con l’ammissione di tutti gli enti del Terzo settore (Ets), iscritti al Registro unico nazionale (Runts) restando invece invariati gli altri settori di destinazione del contributo. Tale novità, tuttavia, scatterà solo dopo la messa in funzione del Runts offrendo agli Ets la possibilità di dichiarare direttamente, in sede di iscrizione telematica, se intendano accreditarsi o meno ai fini del 5 per mille. In ogni caso, la richiesta potrà avvenire anche successivamente, entro il 10 aprile. Gli altri enti, invece, potranno presentare nella medesima data all’Amministrazione di riferimento la richiesta seguendo le modalità previste dal decreto.

Per quanto concerne, invece, la pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti al 5xmille le competenti Amministrazioni a seconda del settore dell’ente dovranno provvedervi entro il 20 aprile di ogni anno con la possibilità per il legale rappresentante di richiedere rettifiche/variazioni entro il 30 aprile.

Gli elenchi continueranno ad essere permanenti, con valenza anche per gli esercizi successivi senza necessità di ripresentare annualmente la domanda (resta fermo l’obbligo di comunicare eventuali variazioni dei requisiti). Quelli definitivi, con indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi saranno pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. L’erogazione del contributo avverrà entro la fine del secondo esercizio successivo a quello di impegno, previa comunicazione (entro il 30 settembre) da parte degli enti dei dati necessari per il pagamento delle somme (pena l’esclusione dal riparto).

Un’importante novità riguarda l’importo minimo erogabile a ciascun ente. Il Dpcm fissa la soglia in 100 euro (anziché 12 euro). Al di sotto di tale cifra, le somme non saranno attribuite all’ente scelto dai contribuenti ma ripartite tra quelli della medesima categoria in proporzione alle scelte espresse. Invariato, invece, il criterio di ripartizione in caso di mancata opzione. Qualora il contribuente non abbia indicato il codice fiscale dell’ente beneficiario o ne abbia indicato uno errato le somme corrispondenti sono ripartite, nell’ambito delle medesime finalità, in proporzione al numero complessivo delle scelte espresse.

Particolare attenzione, infine, sugli obblighi di trasparenza previsti per gli enti. Questi, entro un anno dall’erogazione, dovranno redigere un rendiconto unitamente ad una relazione illustrativa, da cui risulti l’utilizzo delle somme con successiva trasmissione all’Amministrazione competente e pubblicazione sul sito. Esclusi i beneficiari di somme inferiori a 20mila euro che dovranno conservare per 10 anni i documenti redatti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©