Cinque per mille, rendicontazione alle Entrate solo oltre i 20mila euro
Rendicontazione del 5 per mille ancora con le vecchie regole. È quanto chiarisce la nota del ministero del Lavoro pubblicata ieri, in risposta ai numerosi quesiti provenienti dagli enti che beneficiano di questo contributo. La questione nasce dalle nuove disposizioni introdotte con la riforma del Terzo settore (Dlgs 111/2017), che, in tema di 5 per mille, ha implementato gli obblighi di pubblicità e trasparenza a carico degli enti, apportando alcune variazioni alla disciplina previgente.
Nello specifico, fino ad oggi, il Dpcm 23 aprile 2010 (articoli 12 e 12-bis) ha previsto per tutti gli enti percettori del contributo l’obbligo di redigere un rendiconto delle somme ricevute a titolo di 5 per mille, con annessa relazione illustrativa sulla destinazione e l’utilizzo del contributo; disponendo, solo per chi ha ricevuto un contributo pari o superiore a 20mila euro, l’ulteriore onere di trasmettere la documentazione all’Amministrazione finanziaria.
Il Dlgs 111/2017 cambia, in parte, le regole per maggiore trasparenza. Entro un anno dalla ricezione delle somme, tutti gli enti beneficiari del 5 per mille dovranno redigere e trasmettere all’agenzia delle Entrate il rendiconto e la relazione illustrativa (a prescindere dall’importo ricevuto). Inoltre, tale documentazione insieme all’ammontare dei contributi, dovrà essere pubblicata sul sito internet dell’ente, dandone comunicazione all’amministrazione medesima, la quale a sua volta pubblicherà sul proprio sito web gli elenchi dei beneficiari con l’indicazione delle somme erogate ed il link al rendiconto pubblicato sul sito del beneficiario (articolo 8 del Dlgs 111/2017).
Come regolarsi, quindi, per i contributi ricevuti dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni? L’attuazione dell’articolo 8 del Dlgs 111/2017 è demandata ad un apposito Dpcm, non ancora emanato, il quale tuttavia sembrerebbe riguardare solo le sanzioni da irrogare in caso di inadempimento dei citati obblighi di pubblicità. E proprio tale circostanza ha fatto sorgere il dubbio di un’eventuale applicazione immediata dei nuovi obblighi, con conseguente necessità per tutti gli enti di trasmettere e pubblicare sul sito internet i rendiconti.
Il ministero interviene proprio su questo aspetto, tranquillizzando i beneficiari del 5 per mille. In attesa del citato decreto attuativo, gli obblighi di rendicontazione e pubblicazione del contributo continuano ad essere regolati dalle vecchie disposizioni del Dpcm 23 aprile 2010 (come modificato e integrato dal Dpcm 7 luglio 2016). Tale decreto, infatti, dovrà chiarire alcuni aspetti applicativi dell’istituto, suscettibili di incidere anche sull’obbligo di rendicontazione delle somme. Ci si riferisce, in particolare, alla nuova soglia minima erogabile a titolo di 5 per mille – la cui individuazione è indispensabile per delimitare quali sono gli enti obbligati a redigere il rendiconto – nonché al completamento della disciplina sanzionatoria (che dovrà stabilire le modalità di versamento delle sanzioni all’Erario).