CIRCOLARI 24/Contribuenti semplificati: regime misto cassa-competenza
Dal 2017 per i soggetti in regime contabile semplificato il reddito viene determinato con un sistema misto «cassa-competenza».
Questo regime per i soggetti semplificati, di cui all'articolo 66 del Dpr 917/1986 modificato da ultimo dall’art. 1, comma 17 della legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017), è in realtà un regime «misto» così come evidenziato dall’agenzia delle Entrate nella circolare n. 11/E/2017. La regola generale si basa sul principio di cassa e, quindi, i componenti positivi di reddito e quelli negativi assumono rilevanza fiscale solo al momento, rispettivamente, del loro incasso e del loro pagamento. Vi sono, però, numerose eccezioni che portano a definire correttamente il regime come «misto».
Tra queste spiccano quelle riferite ai ricavi da assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. In questo caso il valore normale dei beni concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta in cui è avvenuta l'assegnazione o la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Anche plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive concorrono a formare il reddito secondo il criterio della competenza con una precisazione: le sopravvenienze attive e passive, derivanti dallo storno o integrazione di componenti negativi o positivi che hanno concorso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa, concorrono anch’esse alla formazione del reddito con il medesimo criterio.
Fra i componenti negativi di reddito vanno assunti con il regime della competenza gli ammortamenti, gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, le spese per prestazioni di lavoro, gli oneri di utilità sociale e le spese relative a più esercizi.
L'agenzia delle Entrate, nella circolare n. 11/E/2017, fa presente che in caso di acquisto dei beni in proprietà attraverso un contratto di leasing, i canoni periodici sono deducibili secondo il principio di competenza in base a quanto disposto dall'articolo 102 del Tuir. Anche il maxi canone deve essere dedotto per competenza, essendo in tal caso irrilevante il momento del pagamento.
Per quanto concerne le spese di pubblicità e ricerca, non essendo più capitalizzabili, esse assumono rilevanza secondo il criterio di cassa.
Con l'applicazione delle nuove regole per i soggetti semplificati non assumono più rilevanza le rimanenze finali di merci. Quindi, per evitare duplicazioni di imposta, le rimanenze finali del 2016, ossia dell'ultimo periodo d'imposta in cui vigeva il principio di competenza, diventano costi nell'esercizio 2017 ossia nel primo esercizio in cui viene utilizzato il nuovo regime di cassa. Tale comportamento deve essere tenuto, naturalmente, tutte le volte che un'impresa passa dal regime ordinario a quello semplificato.
Viceversa, nell'eventuale passaggio dal regime semplificato a quello ordinario, e sempre con riferimento alle rimanenze, si deve fare una distinzione: qualora, infatti, in presenza del regime di cassa sia già stato sostenuto il costo delle merci che, al momento dell'adozione del regime di competenza, risultano essere ancora in magazzino, nessuna rilevazione va effettuata tra le rimanenze iniziali nel primo esercizio in cui si adotta il criterio di competenza; se, invece, il costo non è ancora stato sostenuto ma le merci, all'inizio dell'esercizio in cui si adotta il principio di competenza, risultano essere in magazzino, allora esse dovranno essere inserite fra le rimanenze iniziali visto che non hanno assunto alcuna rilevanza, per mancanza del pagamento, nel periodo d'imposta precedente.
Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione “Circolari 24” del Quotidiano del Fisco