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CIRCOLARI 24/Così il software può accedere al bonus sugli ammortamenti

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di Michele Brusaterra

Solo se il software non è integrato in un bene materiale può usufruire del super ammortamento, ossia della maggiorazione del costo di acquisto del 40%.
In ambito di super e iper ammortamento, dal 2017, al fine di lanciare la cosiddetta «Industria 4.0», è possibile vedersi maggiorato il costo di acquisizione dei beni materiali e immateriali, rispettivamente, del 150% e del 40%, ma solo ai fini fiscali e con riferimento al processo di ammortamento.
Come chiarito dalla recente circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 30 marzo 2017, le condizioni necessarie affinché un bene immateriale possa usufruire della maggiorazione in commento sono più di una.
Innanzitutto, si deve trattare di un software tra quelli rientranti nella tassativa elencazione contenuta nell'allegato B alla legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017).
In secondo luogo, si deve distinguere se si tratta di un software integrato a un bene materiale ovvero se si tratta di un bene immateriale a sé stante.
Nel primo caso si parla di software «embedded» e, quindi, di un bene immateriale che è integrato in un bene materiale, mentre nel secondo caso si tratta di un software a sé stante definito anche «stand alone».
La maggiorazione del prezzo di acquisizione, quindi, spetta in maniera diversa. Ove, infatti, il software «embedded» sia integrato in un bene materiale che risulta avere tutti i requisiti per godere dell'iper ammortamento, allora, di conseguenza, anche il software godrà della maggiorazione del 150% essendo «inglobato» nel bene materiale stesso.
Ove, viceversa, il software sia a sé stante (stand alone), è necessario, per la maggiorazione del 40%, non solo che rientri tra quelli agevolabili ma che vengano rispettate ulteriori due condizioni. Innanzitutto, l'impresa - che è l'unica tipologia di soggetto che può godere dei nuovi incentivi che sono, infatti, preclusi agli esercenti arti e professioni - deve aver acquisito almeno un bene materiale in riferimento al quale è possibile usufruire dell'iper ammortamento, ancorché tale bene non risulti avere nulla a che fare con il bene immateriale stesso. In secondo luogo, il bene immateriale deve risultare «interconnesso» con altri beni, così come chiarito dalla già citata circolare 4/E/2017.
Proprio sul tema della interconnessione, che risulta essere la novità più importante per accedere alle nuove agevolazioni, è utile ricordare che la norma dispone che debba essere conservata dall'impresa una dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o, ancora, un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, che attesti che il bene possiede le caratteristiche tecniche necessarie al fine di poterlo includere tra i beni elencati negli allegati alla legge di Bilancio 2017.
Per verificare l'interconnessione è necessario e sufficiente che vi siano scambi di informazioni con sistemi interni, come per esempio il sistema gestionale e i sistemi di pianificazione o di progettazione e sviluppo del prodotto, e/o esterni, come per esempio clienti e fornitori, per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute, come per esempio TCP- IP, HTTP, MQTT; inoltre il bene deve essere «identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti».


Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

Agenzia delle Entrate - Mise, circolare 4/E/2017

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