CIRCOLARI 24/Gruppo Iva, interpello anche prima della costituzione
Interpello finalizzato a chiedere l’esclusione o l’inclusione di determinati soggetti nel Gruppo Iva, presentabile anche prima dell’esercizio dell’opzione per il Gruppo stesso.
Malgrado sia necessario che l’interpello venga firmato congiuntamente dal soggetto che deve essere escluso o incluso nel gruppo e dal rappresentante del Gruppo stesso, per quelli presentati fino alla data di pubblicazione della risoluzione dell’agenzia delle Entrate 10 luglio 2018, n. 54/E, è sufficiente la firma del primo.
Per il Gruppo Iva, che vedrà la luce per la prima volta nel 2019, per chi presenterà l’opzione entro il prossimo 15 novembre, vige il principio così detto "all-in, all-out", visto che tutti i soggetti, imprese ma anche professionisti, legati tra di loro da vincoli finanziari, economici e organizzativi, ne devono obbligatoriamente far parte, pena, in caso di esclusione anche di uno solo di essi, l’invalidità del gruppo stesso.
A tale proposito, l’articolo 70-ter, commi 4 e 6, Dpr 633/1972 prevede due presunzioni relative: la prima che, in presenza del vincolo finanziario, si attivino anche gli altri vincoli, economici e organizzativi, la seconda che il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente «per i soggetti per i quali il vincolo finanziario di cui al comma 1 ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria», così come disposto dall’articolo 113 Tuir.
Facendo presente che, con apposito interpello, le due presunzioni possono essere superate, l’agenzia delle Entrate ha recentemente fornito, a tal proposito, dei chiarimenti, attraverso la citata risoluzione 54/E/2018.
Evidenziando che si tratta di interpelli di carattere probatorio, a cui l’Amministrazione finanziaria deve dare risposta entro 120 giorni dalla loro presentazione, l’agenzia delle Entrate sottolinea che essi possono essere presentati ancorché non risulti essere stata ancora esercitata l’opzione per il Gruppo Iva. Afferma, infatti, l’Agenzia, che «La inammissibilità di istanze antecedenti la formazione di un soggetto passivo d’imposta unico … determinerebbe, infatti, la inclusione nel Gruppo Iva di soggetti passivi privi dei requisiti già al momento della opzione, così come la esclusione di entità in possesso degli stessi alla data della dichiarazione di costituzione».
Viene altresì evidenziato che l’interpello può essere legittimamente presentato sia dal soggetto per cui si vuole dimostrare la sussistenza o l’insussistenza dei vincoli stabiliti dalla legge, sia dal rappresentate del Gruppo Iva, ma è necessario che esso sia sottoscritto sia dal rappresentante del costituito o costituendo Gruppo Iva, sia del soggetto «di cui si vuole provare il difetto o il possesso di un requisito di partecipazione».
Visto, però, che il chiarimento è stato fornito dall’agenzia delle Entrate solo con la predetta risoluzione, la stessa Agenzia considera «validamente presentate», fino alla data di pubblicazione della risoluzione, anche le istanze di interpello che dovessero essere state sottoscritte solo dal soggetto di cui si chiede l’esclusione o l’inclusione rispettivamente, dal e nel Gruppo, e non anche dal futuro suo rappresentante. La presentazione dell’interpello, inoltre, «non obbliga» in ogni caso alla costituzione del Gruppo Iva.
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