Adempimenti

Circolari 24/Il saldo Iva segue le scadenze per le imposte dirette

di Michele Brusaterra

Versamento del saldo Iva 2017 entro il 20 agosto, come avviene per le imposte dirette e l'Irap.

Visto l'oramai distacco definitivo, dallo scorso anno, della dichiarazione Iva dalle dichiarazioni dei redditi e Irap, tutte diventate autonome, l'agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2018 ha riepilogato i termini entro cui è possibile effettuare il versamento dell'eventuale saldo Iva scaturente dalla dichiarazione annuale.

È stato chiarito che il versamento del saldo Iva può innanzitutto essere versato entro il 16 marzo, scadenza "naturale", ancorché la dichiarazione possa essere presentata fino al 30 aprile, senza applicazione di alcuna maggiorazione. Secondo quanto disposto dall'articolo 17 Dpr 435/2001, che stabilisce che il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e a quella dell'Irap, per le persone fisiche, le società di persone o le associazioni individuate nell'articolo 5 Tuir, è effettuato entro il 30 giugno (per il 2018, 2 luglio, cadendo il 30 giugno di sabato), il saldo Iva può anch'esso essere versato entro tale ultima data, maggiorando l'importo dello 0,4% per ogni mese, o frazione di esso, di slittamento rispetto alla originaria data del 16 marzo.

Non solo, visto che il secondo comma dell'articolo 17 Dpr 435/2001 stabilisce letteralmente che «I versamenti di cui al comma 1 [cioè da effettuare entro il 30.06 che diventa il 02.07 nel 2018, ndA] possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» e che il comma 11-bis dell'articolo 37 Dl 223/2006 dispone che gli adempimenti fiscali e il versamento di tributi e contributi che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno «possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione», ne deriva che anche il saldo Iva può trovare un primo slittamento dal 2 luglio fino al trentesimo giorno successivo, ossia fino al primo agosto, con un ulteriore 0,4% in più.

Rientrando, però, il primo agosto nel "periodo estivo" in cui è disposto, dal Dl 223 appena richiamato, lo slittamento, senza maggiorazione, al 20 agosto, anche il predetto saldo Iva può essere pagato entro tale ultima data senza ulteriori maggiorazioni rispetto a quelle appena indicate.

Con l'occasione si ricorda altresì che la dichiarazione Iva 2018, relativa al 2017, costituisce il termine ultimo "ordinario", per poter esercitare il diritto alla detrazione con riferimento all'imposta sugli acquisti divenuta esigibile nel 2017 e in presenza di fattura pervenuta al cessionario o committente sempre entro il 2017. Qualora tale Iva non sia stata portata in detrazione all'interno dell'ultima liquidazione periodica relativa al 2017, al fine di poterla detrarre con la dichiarazione relativa al medesimo anno 2017, è necessario registrare tale tipologia di documento nel 2018, entro il 30 aprile, ma in un apposito registro sezionale degli acquisti.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©