CIRCOLARI 24/La comunicazione dei dati liquidazioni Iva testa il nuovo modello
Indicazione della presenza di un'eventuale operazione straordinaria che attribuisce all'avente causa il credito Iva del dante causa, e indicazione del metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto Iva.
Queste le due novità apportate dal provvedimento del 21 marzo scorso al modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, da utilizzare già con riferimento ai dati del primo trimestre 2018.
Per quanto riguarda le operazioni straordinarie, è stata introdotta una casella all'interno del rigo VP1 della comunicazione, denominata semplicemente «Operazioni straordinarie», che deve essere barrata qualora il soggetto avente causa di fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc, riporti, nella propria comunicazione e nel rigo VP8 «credito periodo precedente», il credito maturato dal dante causa nell'ultima liquidazione periodica.
Prescrivono le istruzioni al nuovo modello di comunicazione, che la casella va altresì barrata anche qualora l'avente causa riporti nel rigo VP9 «credito anno precedente», «una quota o l'intero ammontare del credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA del soggetto dante causa, relativa all'anno precedente quello indicato nel frontespizio, ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell'operazione straordinaria».
Tale casella va, però, utilizzata solo qualora, nell'ambito delle operazioni straordinarie e delle trasformazioni sostanziali soggettive, il dante causa non si estingua. A tale proposito, infatti, le situazioni che si possono venire a creare sono due: la non estinzione del dante causa, ovvero la sua estinzione.
In quest'ultimo caso è bene ricordare che il soggetto avente causa, ossia l'incorporante o il beneficiario, in caso di fusione, il soggetto conferitario, in caso di conferimento, il cessionario in caso di cessione, ecc, è tenuto a presentare due distinte comunicazioni: la prima deve contenere i dati delle liquidazioni effettuate da se stesso nel trimestre a cui si riferisce la comunicazione, mentre la seconda deve contenere i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto che con l'operazione si è estinto, ossia il dante causa, per la frazione di trimestre, a cui si riferisce la comunicazione, e fino all'ultima liquidazione eseguita prima dell'operazione straordinaria o della trasformazione sostanziale soggettiva.
In questa seconda comunicazione, e cioè quella presentata per conto del dante causa, vanno inseriti, nella parte riservata ai dati relativi al contribuente, quelli del soggetto estinto, mentre nel riquadro riservato al soggetto dichiarante devono essere indicati i dati del soggetto avente causa, ossia che deriva dall’operazione straordinaria stessa.
L'altra modifica che coinvolge, invece, l'acconto Iva, riguarda l'indicazione di un apposito codice nella casella di nuova istituzione, che si trova nel rigo VP13, ove va indicato, l'acconto eventualmente dovuto, che serve a indicare il metodo utilizzato per determinare l'acconto stesso. Si ricorda che i metodi utilizzabili sono: storico, previsionale, analitico-effettivo e quello utilizzato dai soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.
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