CIRCOLARI 24/Nel modello Redditi PF la detrazione Iva per l’acquisto di fabbricati
Entra nella dichiarazione dei redditi la detrazione sull'Iva assolta sull'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale.
La legge di Stabilità per il 2016, n. 208/2015 , ha introdotto una nuova agevolazione per tutti i soggetti che acquistano, nei periodi d'imposta 2016 e 2017, unità immobiliari a destinazione residenziale.
Da un punto di vista soggettivo, la norma, per la precisione, stabilisce che la nuova detrazione spetta «Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche». I soggetti coinvolti sono pertanto, sicuramente, le persone fisiche e si ritiene, visto che la norma parla di detrazione del «50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto», che essa non possa essere estesa alle società di persone ancorché, vista la tassazione per trasparenza in capo ai soci, risultino essere soggetti Irpef.
Premettendo che la detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo, i fabbricati interessati dalla norma di favore sono quelli a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, purché vengano ceduti dalle imprese costruttrici. A tale proposito la circolare n. 7/E del 4 aprile scorso, attraverso la quale l'agenzia delle Entrate ha dato spiegazioni in merito al «funzionamento» delle principali deduzioni e detrazioni d'imposta, ha chiarito che per «impresa costruttrice» si deve intendere l'impresa che applica l'Iva all'atto del trasferimento, considerando tale non solo l'impresa che ha realizzato l'immobile, ma anche le imprese di ripristino o c.d. ristrutturatrici che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Dpr 380/2001.
Da un punto di vista oggettivo si deve tenere ancora in considerazione che il fabbricato oggetto di trasferimento deve risultare, oltre che a destinazione residenziale e di classe energetica A e B, «nuovo». Anche in questo caso l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che si deve intendere nuovo, quello venduto dall'impresa che l'ha costruito o «recuperato», senza che sia intervenuto un acquisto intermedio. La detrazione viene riconosciuta anche se il fabbricato risulta essere stato precedentemente concesso in locazione.
Per accogliere questa nuova agevolazione, all'interno del modello Redditi PF 2017, è stato introdotto il rigo RP59, denominato «Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B», collocato nella sezione III C, del quadro RP. All'interno di tale rigo va indicato l'importo dell'Iva pagata, l'importo della singola rata nonché il numero progressivo della rata stessa.
È bene fare presente che in tale sezione del quadro RP va indicata l'Iva totale corrisposta per l'acquisto dell'abitazione, e non quindi il 50 per cento. Di conseguenza l'importo della rata, da indicare sempre nel rigo RP59, è dato da un decimo di tale primo importo. È solo nel rigo RN15, del quadro RN, dove va riportato il totale delle detrazioni della sezione III C del quadro RP, che si dovrà acquisire il 50 per cento dell'importo evidenziato nella predetta sezione, arrivando così alla determinazione puntuale della rata che, come prescritto dalla norma, corrisponde a un decimo del 50 per cento dell'imposta assolta sull'acquisto.
Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco
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