CIRCOLARI 24/Quote e terreni, rivalutazione con imposta all’8%
Viene riaperta la finestra che permette la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni possedute da persone fisiche, non in regime d’impresa, e soggetti assimilati.
La legge di Bilancio 2018 ripropone, ancora una volta, la norma che permette di attribuire il valore di «mercato» a terreni, di qualsiasi genere, e partecipazioni, siano esse qualificate o non qualificate, detenute non solo dalle persone fisiche, non in regime d’impresa, ma anche dalle società semplici, dagli enti non commerciali, sempre che, anche in questo caso, i beni siano detenuti non in regime d’impresa, nonché dai soggetti non residenti con riferimento ai beni detenuti nel territorio dello Stato ovvero, per quanto concerne le partecipazioni, riferiti a società residenti, ma non a stabili organizzazioni.
Da un punto di vista oggettivo sono coinvolti i terreni, siano essi agricoli, edificabili o lottizzati, e le partecipazioni, sia qualificate che non qualificate, purché non riferite a società quotate.
Per quanto concerne il meccanismo e i termini, viene previsto, dalla menzionata legge 205/2017, che possono essere rideterminati i valori di terreni e partecipazioni posseduti alla data del primo gennaio 2018 e purché venga redatta apposita perizia di stima entro il 30 giugno sempre del 2018 e versata, naturalmente, l’imposta sostitutiva che si attesta, qualsiasi sia il bene, nella misura dell’8 per cento, che deve essere versata, in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2018 ovvero a rate, fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Si ricorda anche che la rideterminazione dei valori va indicata in dichiarazione dei redditi.
Nella valutazione della convenienza o meno di porre in essere la rideterminazione del valore dei beni, è necessario confrontare l’imposta che scaturirebbe dalla tassazione ordinaria della plusvalenza, tenuto conto delle modalità di determinazione di quest’ultima da parte del Tuir, e l’imposta scaturente dalla tassazione di tutto il valore del terreno o della partecipazione determinato con la perizia, attraverso l’imposta sostitutiva dell’8 per cento di cui si è detto.
Non solo. È bene tenere altresì in considerazione, con riferimento alle partecipazioni, che sempre la legge di Bilancio 2018, attraverso l’articolo 1, comma 999 e seguenti, ha sostanzialmente eliminato, da un punto di vista fiscale, la divisione fra partecipazioni qualificate e non qualificate, stabilendo per le prime, dal primo gennaio 2019, la stessa tassazione oggi valida per le seconde, ossia attraverso l’imposta sostitutiva del 26 per cento da applicare su tutta la plusvalenza.
Per tutto il 2018, ossia per le cessioni poste in essere fino al 31.12 di quest’anno, però, la tassazione «funziona», per le due tipologie di partecipazioni, con le stesse regole oramai ben note, ma con l’aumento della base imponibile per quanto concerne le partecipazioni qualificate, a seguito della diminuzione, dal 2017, dell’Ires dal 27,5 al 24 per cento.
L’attuale situazione, quindi, risulta essere la seguente con riferimento alle persone fisiche e ai soggetti a queste equiparati: in caso di cessione di partecipazioni qualificate, viene tassato con Irpef il 58,14 per cento della plusvalenza, percentuale che risulta essere stata così elevata, rispetto al precedente 49,72 per cento, per le cessioni realizzate a far tempo dal primo gennaio 2018; per le partecipazioni non qualificate, viene tassata l’intera plusvalenza con l’imposta sostitutiva del 26 per cento.
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