Imposte

CIRCOLARI 24/Tassazione separata con ritenuta d’acconto del 20%

di Michele Brusaterra


Per i redditi assoggettati a tassazione separata e che risultano non aver subito alcuna ritenuta alla fonte, in sede dichiarativa è dovuta una ritenuta a titolo di acconto del 20 per cento.

Di tale disposizione si deve tenere conto nel momento in cui il contribuente, alle prese con la dichiarazione dei redditi, risulti essere titolare di redditi che rientrano nella previsione di cui all’articolo 17 del Dpr 917/1986 che disciplina la tassazione separata, che viene determinata direttamente dall’amministrazione finanziaria.

La modalità di determinazione dell’imposizione separata si divide sostanzialmente in due: la tassazione separata del Tfr di cui all’articolo 2120 del codice civile, da una parte, e gli altri redditi elencati nell’articolo 17 del Tuir, dall’altra.

Per i redditi diversi dal Tfr, la tassazione è disciplinata dall’articolo 21 del Tuir, che dispone che l’imposta vada determinata, salvo alcune eccezioni, applicando al reddito percepito l’aliquota che corrisponde alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno cui è sorto il diritto alla percezione del reddito sottoposto a tassazione separata ovvero, per quanto riguarda determinati redditi, nel biennio anteriore all’anno in cui i redditi sono percepiti.

Per quanto concerne le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate attraverso la cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società di persone, l’imposta è invece determinata applicando all’ammontare conseguito o imputato, l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui i redditi sono stati, rispettivamente, conseguiti o imputati.

Dispone il terzo comma sempre dell’articolo 21 che, qualora in uno dei due anni anteriori non vi sia stato reddito imponibile, deve essere applicata l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell’altro anno. Se, invece, non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni precedenti, verrà applicata l’aliquota stabilita per il primo scaglione Irpef, dall’articolo 11 del Tuir, attualmente del 23 per cento.

Sottolineando nuovamente che l’aliquota e la relativa tassazione separata viene determinata direttamente dall’amministrazione finanziaria e che, in sede dichiarativa, con riferimento al modello Redditi PF 2018, il quadro in cui vanno indicati tali redditi assoggettati a tassazione separata è il quadro RM, si fa presente che l’articolo 1, comma 3, del Dl 669/1996, ha previsto, per i redditi in commento per i quali non è stata applicata, al momento della percezione, una ritenuta alla fonte, il versamento di una ritenuta a titolo di acconto di un importo pari al 20 per cento del reddito stesso, utilizzando, all’interno del modello F24, il codice tributo 4200.

Per taluni redditi, come per esempio le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone e le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, il contribuente, in sede dichiarativa, può comunque optare per la tassazione ordinaria.

Naturalmente nella determinazione della scelta più opportuna, occorre tenere conto dello scaglione Irpef che va a colpire tali redditi e dell’aliquota che, invece, verrebbe applicata con la tassazione separata.


Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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