CIRCOLARI24/ Per il carburante mezzi di pagamento tracciati anche in via mediata
Detraibilità Iva e deducibilità del costo assicurati, nei limiti stabiliti dalla legge, per l’acquisto di benzina e gasolio, anche in presenza di pagamenti effettuati in via "mediata".
È questo uno degli importanti chiarimenti contenuti nella circolare 30 aprile 2018, n. 8/E, sull’oramai sempre più imminente avvento della fatturazione elettronica – che entrerà in vigore il 1° luglio 2018, anche se è in fase di verifica una proposta di slittamento dell’utilizzo della scheda carburante che rimarrebbe comunque utilizzabile fino al 31 dicembre – per la cessione di benzina e gasolio per autotrazione, effettuata nei confronti di soggetti passivi d’imposta ai fini Iva.
Questi ultimi soggetti, infatti, qualora vogliano detrarre l’Iva e dedurre il costo, naturalmente nei limiti soggettivi e oggettivi consenti dalle norme in materia, devono necessariamente effettuare il pagamento del rifornimento con sistemi che siano tracciabili.
Il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 ha individuato alcune modalità di pagamento ammesse, seppur non esaustive, tra cui gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i bonifici bancari o postali, le carte di debito, di credito e prepagate.
A sostenere le spese per il rifornimento del veicolo è, però, quasi sempre, l’amministratore o il dipendente. In tale caso, le situazioni che si possono creare sono sostanzialmente due: l’amministratore o il dipendente utilizza mezzi di pagamento dell’azienda oppure propri.
Nel primo caso, dal 1° luglio è necessario che anche amministratore o dipendente utilizzino sempre i mezzi di pagamento aziendali tracciati di cui si è detto sopra, al fine di assicurare la detraibilità dell’Iva e la deducibilità del costo.
Nel caso in cui, invece, amministratore o dipendente utilizzi mezzi propri richiedendo, successivamente, il rimborso della spesa stessa all’impresa, è necessario, come chiarito dalla circolare 8/E, che i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata siano riconducibili al soggetto passivo d’imposta stesso, ossia all’azienda, «secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili».
L’amministratore o il dipendente devono, quindi, utilizzare mezzi tracciabili di pagamento personali per pagare il rifornimento, come, ad esempio, la carta di credito o il bancomat, e l’impresa datrice di lavoro dovrà rimborsare il denaro al proprio amministratore o dipendente sempre con mezzi di pagamento tracciabili, come, ad esempio, il bonifico bancario.
Nel caso in cui la catena di corresponsioni tracciate venga interrotta, vi sarà l’indetraibilità dell’Iva e l’indeducibilità del costo in capo all’impresa che, seppure "in via mediata", risulta aver pagato il rifornimento.
È evidente, dunque, come il denaro contante non dovrà più essere utilizzato da amministratori e dipendenti per l’acquisto di carburante, con denaro proprio, per conto dell’impresa loro datrice di lavoro, al fine di non compromettere la corretta detraibilità dell’Iva e deducibilità del costo.
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