Controlli e liti

Coassicurazione, esenzione Iva estesa con vincoli

di Davide Settembre

Il regime di esenzione Iva può estendersi alle operazioni di coassicurazione, a condizione che le prestazioni rese siano idonee ad integrare l’operazione assicurativa sotto il profilo economico, ovvero nell’ipotesi in cui si configuri una prestazione unitaria (e non plurime prestazioni autonome e distinte) e sussista un vincolo contrattuale tra prestatore ed assicurato, che ricorre necessariamente nel rapporto col coassicuratore. Ciò è, in sintesi, quanto ha affermato la Commissione tributaria regionale (Ctr) della Lombardia con la sentenza n. 4168 del 2017 (relatore Maffey, presidente Giordano), uniformandosi ai princìpi di matrice comunitaria richiamati anche dalla Cassazione nella sentenza 22429/2016.

La vicenda

La contesa sorgeva a seguito dell’impugnazione, da parte dell’agenzia delle Entrate, della sentenza con la quale i giudici della Ctp di Milano avevano annullato il provvedimento di irrogazione di sanzioni notificato alla compagnia assicurativa per non avere assoggettato ad Iva le commissioni di delega corrisposte nell’ambito di un rapporto di coassicurazione.

Infatti, secondo i giudici di primo grado, le prestazioni rese dalla delegataria dovevano considerarsi accessorie ad un’operazione esente quale quella assicurativa. L’ufficio aveva tuttavia impugnato la sentenza, sostenendo che quella svolta non costituisse attività assicurativa, ma un servizio oneroso imponibile.

La decisione

I giudici della Ctr hanno accolto l’appello. In particolare, hanno richiamato i princìpi di diritto recentemente stabiliti dalla Cassazione con le sentenze n. 22429 del 2016 e n. 5885 del 2017. In tale sede la Corte, rifacendosi ai princìpi comunitari, avevano sostenuto, in termini generali, che il regime di esenzione Iva, da interpretare restrittivamente in quanto derogatorio dell’ordinario regime di imponibilità, si estende, a determinate condizioni, alla pluralità di prestazioni idonee ad integrare il servizio assicurativo sotto il profilo economico.

In altri termini, si tratta di stabilire se sia stata resa una prestazione unitaria e non invece più prestazioni principali distinte, semprechè il prestatore si sia impegnato a garantire all’assicurato la copertura del rischio e sia vincolato a quest’ultimo da un rapporto contrattuale, che ricorre necessariamente nel rapporto col coassicuratore.

Tale principio si applica anche quando il contratto sia stato concluso in coassicurazione, con più assicuratori obbligati pro-quota ed uno di essi (delegataria) sia stato delegato dalle altre alla gestione del rapporto con l’assicurato.

Alla luce del suddetto principio, i giudici hanno evidenziato come la compagnia nel caso in esame si fosse limitata a produrre documentazione (tra cui giurisprudenza considerata superata) senza tuttavia dimostrare l’idoneità delle prestazioni rese ad integrare l’operazione assicurativa, cioè l’unicità della funzione economica che dovrebbe accomunare le diverse attività. Né tanto meno era stato prodotto alcun contratto atto a dimostrare il rapporto tra coassicuratrice ed assicurato.

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