Codice terzo settore in «Gazzetta Ufficiale»: vincolo di trasparenza per le attività degli enti
Il Codice del Terzo settore ( Dlgs 117/2017 , pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri) riordina la disciplina
Gli enti del Terzo settore (Ets), già a partire dal 1 gennaio 2018, potranno beneficiare delle erogazioni liberali previste dagli articoli 81 (social bonus) e 83 (incremento delle detrazioni e deduzioni a favore dei soggetti eroganti) e, altresì, delle agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali introdotte dal nuovo articolo 82 del Codice. In attesa della istituzione del registro unico nazionalele disposizioni agevolative si applicheranno in via transitoria ad Onlus, Aps e Odv.
Queste ultime, in particolare, potranno ricevere donazioni con soglie di detrazione rafforzate per i donatori-persone fisiche, svolgere attività decommercializzate loro riservate e beneficiare di un’esenzione Ires sul reddito degli immobili destinati allo svolgimento delle attività istituzionali. Per le Aps, invece, si prevede un più ampio ventaglio di attività non commerciali verso gli associati ed i loro familiari, rispetto ai normali enti associativi, oltre all’ esenzione Ires sul reddito degli immobili usati in attività non commerciali.
Gli Ets si considerano non commerciali se le entrate derivanti dalle attività istituzionali e secondarie svolte con modalità non commerciali prevalgono rispetto ai ricavi delle attività profit. In presenza di questi requisiti, gli enti avranno la possibilità di optare per un regime di determinazione forfetaria del reddito di impresa, derivante da attività commerciali non prevalenti, con coefficienti di redditività per scaglioni (tra il 5% ed il 17%, fino a 300mila Euro di ricavi). Naturalmente, gli Ets in perdita o con percentuali di ricarico minori potranno applicare il regime impositivo ordinario.
In parallelo si prevede, per le Odv ed Aps, un ulteriore e specifico regime opzionale, che ricalca quello degli operatori economici di ridotte dimensioni, con semplificazioni contabili e coefficienti di redditività ridotti su ricavi fino a 130mila Euro (1% per le Odv e 3% per le Aps). In questo caso si registra anche un vantaggio ai fini Iva, poiché l’ente emette fattura senza applicare l’imposta e non detrae l’Iva versata sugli acquisti, che si trasforma così in un costo deducibile dal reddito.
Gli enti che svolgono attività commerciale in misura prevalente potranno qualificarsi come imprese sociali e accedere al relativo regime fiscale. In questo modo si potrà svolgere in modo trasparente l’attività commerciale, beneficiando della detassazione degli utili reinvestiti entro due anni nell’attività statutaria o destinati a incremento del patrimonio, nonché di agevolazioni per la capitalizzazione come le start-up innovative.
Dlgs 117/2017 - Codice del terzo settore