Codice tributo per i Pir che perdono il bonus
I piani individuali di risparmio (Pir) prevedono una completa detassazione in capo ai detentori al ricorrere di una serie di condizioni individuate dalla legge 232/2016. In particolare, è previsto un holding period di 5 anni (comma 106). In caso di cessione anticipata, i redditi percepiti durante il periodo di investimento e quelli realizzati attraverso la cessione sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, ma senza applicazione di sanzioni (meccanismo di recapture). Il versamento verrà effettuato dall'intermediario presso il quale il piano è aperto.
La risoluzione 21/E di ieri ha dunque istituito il codice tributo 1070 denominato «P.I.R. – Somme dovute a titolo di imposte ed interessi a seguito della decadenza dal beneficio fiscale – articolo 1, comma 106, della legge n. 232/2016». Nel modello F 24, da predisporre per ciascun contribuente titolare del Pir, nella sezione “CONTRIBUENTE” sono riportati il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale dell'intermediario intestatario della delega di pagamento. Nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è riportato il codice fiscale del contribuente, titolare del Pir, unitamente all'indicazione nel campo “codice identificativo” del codice “73”. Il codice 1070 andrà nella sezione Erario e le somme andranno esposte nella colonna “importi a debito versati”, indicando come anno di riferimento quello di partenza dell'investimento nel Pir.
Risoluzione 21/E del 9 marzo 2018