Collegi senza bussola per pianificare verifiche periodiche
La bozza di manuale operativo per la revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minore dimensione declina nel dettaglio l’approccio metodologico da adottare.
Rimane un punto critico, dolente ed irrisolto, che rischia di divenire pericoloso se non adeguatamente affrontato: codificare in modo tanto tecnicamente pregevole quanto complesso il comportamento cui i collegi sindacali sono tenuti ad adeguarsi significa tracciare la linea del sindaco diligente (articolo 1176, comma secondo, del Codice civile), e sancire, per converso, il parametro di valutazione giudiziale della sua condotta colposa. Farlo senza codificare con altrettanto dettaglio le modalità con cui la complessa fase di preparazione possa svolgersi nel quadro delle limitate risorse del collegio sindacale, significa rischiare di esporre molti sindaci alla eccezione di inadempimento.
Pochi i riferimenti in questo senso disponibili per i collegi sindacali. La premessa della bozza di «Manuale delle procedure di controllo della qualità per il sindaco revisore» ammette che procedure efficaci di revisione non devono essere per forza complesse o richiedere un tempo eccessivo.
Più concretamente il principio Sa Italia 250B disciplina i controlli da fare nelle verifiche periodiche su regolare tenuta della contabilità e corretta rilevazione dei fatti di gestione, ai sensi dell’articolo 14, comma primo, lettera b, del decreto legislativo 39/2010, declinando però solo i controlli riferiti al primo e più formale dei due aspetti, e nulla riferendo sul secondo, che è parte integrante delle verifiche di completezza ed accuratezza delle registrazioni contabili, e quindi di due delle asserzioni contenute nel principio Isa Italia 315 (punto A111).
Non ci sono indicazioni concrete, quindi, su come procedere ad acquisire il quadro informativo necessario e preliminare alla pianificazione della revisione, eppure non si può dubitare che siano proprio le verifiche periodiche il momento in cui il collegio sindacale debba svolgere quelle indagini. È quindi opportuno valutare di offrire ai collegi sindacali indicazioni operative anche in questo senso. Durante l’anno il collegio sindacale dovrebbe ad esempio valutare l’organizzazione amministrativa, non solo nell’ambito degli obblighi di vigilanza di cui all’articolo 2403 Codice civile, ma anche nella prospettiva di apprezzare rischio intrinseco e di controllo, e di verificare la correttezza e la completezza delle registrazioni.
Mentre un sindaco verifica la regolarità degli adempimenti formali, gli altri potrebbero rapportarsi con il personale amministrativo ed eseguire controlli a campione sulle diverse tipologie di operazioni (tra cui ciclo attivo, passivo e del personale), dialogando con la direzione per apprezzare i livelli di rischio.
Sono queste le attività da cui derivano le informazioni imprescindibili per una sana e consapevole pianificazione della revisione, rimesse quasi integralmente alla buona volontà di sindaci tanto volenterosi quanto al momento privi di un indirizzo sufficientemente autorevole.