Collegio sindacale, l’attività va provata per il pagamento della parcella
Va provata documentalmente l’attività del collegio sindacale che chiede il pagamento dei compensi. Lo ha stabilito il Tribunale di Nocera Inferiore con la sentenza 234/2017 , con cui il giudice monocratico ha respinto la richiesta di saldo parcella avanzata da un componente del collegio sindacale, dimessosi dall’incarico perché non retribuito alle scadenze ordinarie.
Nel caso esaminato, il sindaco aveva svolto la sua attività dal 5 settembre 2008 al 6 aprile 2010. A tale ultima data, comunque, impossibilitato ad incassare il compenso stabilito dall’assemblea per la sua attività, il sindaco si era dimesso dall’incarico. Ciò nonostante, il commercialista aveva richiesto ed ottenuto l’ingiunzione di pagamento a carico della società per l’intero periodo di mandato espletato, applicando i valori previsti dalla tariffa vigente per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.
In particolare, il sindaco chiedeva il pagamento tanto per l’attività di verifica periodica (svolgendo il collegio anche la revisione legale dei conti, ai sensi degli articoli 2403 e 2404 del Codice civile) che per la redazione della relazione di accompagnamento ai bilanci d’esercizio, ai sensi dell’articolo 2429 del Codice civile.
Alla richiesta di pagamento si opponeva la società ingiunta, sostenendo che, nello specifico, il sindaco non avesse esercitato alcuna delle attività per le quali richiedeva il pagamento e che, anzi, si fosse limitato a svolgere una mera funzione «rappresentativa e figurativa». Chiedeva, di contro, che fosse il sindaco a motivare con prova documentale l’attività posta in essere. A tal riguardo, citava il dettato dell’articolo 115 del Codice di procedura civile in base al quale grava sulla parte che ha richiesto il pagamento l’onere probatorio dello stesso. Fatta questa premessa, il giudice adito evidenziava come il commercialista avrebbe dovuto documentare la propria richiesta esibendo i verbali e le relazioni redatte ai sensi dell’articolo 37 del Dpr 647/1994, oltre che le relazioni di accompagnamento ai bilanci societari depositati presso il Registro imprese. Su questi ultimi documenti, il sindaco non ha avuto difficoltà ad assolvere all’onere probatorio, tenuto conto che i bilanci sono documenti pubblici, liberamente consultabili su richiesta.
Non altrettanto agevole è stata, invece, l’esibizione delle relazioni periodiche redatte dal collegio in ordine alle attività di verifica poste in essere nei confronti della società. In effetti, il sindaco si è trovato nell’impossibilità di poter assolvere a tale richiesta documentale.
Sul punto, infatti, vale la pena di sottolineare che il documento Assonime (caso 9/2009) ha affermato che una Spa ha il pieno diritto di negare l’accesso al libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale ad un soggetto che al momento della richiesta non ricopre più la carica di sindaco. Secondo Assonime, invero, l’ex sindaco è, a tutti gli effetti, equiparabile ad un qualsiasi soggetto estraneo alla società e, pertanto, quest’ultima gli può opporre l’impossibilità di accesso al libro del Collegio Sindacale, anche se la richiesta è riferita alla consultazione e/o all’estrazione di copia dei soli verbali allibrati nel periodo di sua durata in carica. Le uniche informazioni relative alla società che l’ex sindaco potrà ottenere sono, cioè, quelle soggette a pubblicità per mezzo dell’iscrizione presso il registro delle imprese ma, in questo caso, non sarà direttamente la società a fornirgliele, bensì il Registro medesimo.
Sta di fatto che l’impresa ingiunta – probabilmente proprio sulla scorta di tali valutazioni – ha negato al commercialista l’accesso al libro dei verbali, impedendogli ogni attività probatoria.
Tenuto conto di ciò, il giudice adito si è limitato a dover riconoscere al sindaco esclusivamente i compensi per la partecipazione alla redazione dei verbali di accompagnamento ai bilanci, negando, di contro, il pagamento per ogni altra attività presuntivamente esercitata.