Professione

Commercialisti, crediti formativi online solo su piattaforme autorizzate

L’informativa 58/2021 del Cndcec: il ministero dell’Interno riconosce validità agli attestati e alle comunicazioni trasmesse all’iscritto solo se rilasciati dall’Ordine

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di Federico Gavioli

L’attribuzione dei crediti formativi per i commercialisti è subordinata al presupposto che l’evento sia erogato su una piattaforma informatica autorizzata. È il principale chiarimento fornito con l’informativa 58/2021 del Cndcec (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili).

Il chiarimento del Cndcec

La nota richiama l’attenzione sulla procedura di accreditamento da parte del Consiglio nazionale e di condivisione da parte del ministero dell’Interno delle attività formative in materia di contabilità pubblica e gestione economico finanziaria degli enti locali, associate alla materia C7bis, richiamando il contenuto dell’articolo 3 del regolamento per la formazione professionale continua.

Il documento ricorda, in particolare, che il ministero dell’Interno riconosce validità agli attestati e alle comunicazioni trasmesse all’iscritto solo se rilasciati dall’Ordine a firma del presidente o del consigliere delegato alla formazione, di modo che non è considerata valida la delega a terzi per il rilascio delle attestazioni relative al conseguimento dei crediti formativi.

Poiché, inoltre, il ministero dell’Interno si avvale della collaborazione degli Ordini territoriali nell’attività di verifica delle informazioni contenute nelle domande di iscrizione all’elenco relative al conseguimento dei crediti formativi, rese dai professionisti ai sensi del Dpr 445 del 2000, occorre che l’Ordine presti la massima disponibilità a rendere le informazioni richieste, non esitando , se necessita, a ricorrere all’ausilio degli uffici del Consiglio nazionale.

Eventuali dichiarazioni mandaci nelle domande di iscrizione all’elenco relative al conseguimento dei crediti formativi sono fonte di responsabilità penale, oltre a comportare la mancata iscrizione nell’elenco.

Cosa prevede il regolamento per la formazione professionale continua

Il regolamento che disciplina l’attività di formazione professionale continua per gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con particolare riguardo alle attribuzioni proprie del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all’articolo 3 («Oggetto delle attività di formazione e modalità di erogazione delle attività di formazione a distanza») dispone che affinché siano idonee ad attribuire crediti formativi, le attività di formazione a distanza devono essere realizzate utilizzando piattaforme informatiche autorizzate che adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare , con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del professionista. La piattaforma, in particolare, deve prevedere appositi momenti di verifica, ad intervalli di tempo irregolari, variabili e non prevedibili dal soggetto che la utilizza.

Al fine dell’attribuzione dei crediti formativi professionali, il professionista partecipante al corso on line, deve rispondere correttamente ad almeno il 70% dei quesiti posti.

Le piattaforme informatiche sono preventivamente testate dal Consiglio nazionale dei commercialisti e qualora ritenute adeguate sono inserite in un apposito elenco istituito dal Consiglio stesso.

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