Professione

Commercialisti, sanzione amministrativa per l’omessa comunicazione del domicilio digitale

L’informativa 143/2020 del Cndcec chiarisce che la sanzione, in questo caso, non ha carattere disciplinare

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di Federico Gavioli

Con informativa 143 del 23 novembre 2020, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili fornisce chiarimenti in merito alla sanzione applicabile, in caso di omessa comunicazione del domicilio digitale , dall’articolo 37 del Dl 76/2020; la sanzione non riveste carattere disciplinare ma amministrativo.

Va preliminarmente ricordato che l’articolo 37, del Dl 16 luglio 2020, n. 76, cosiddetto decreto Semplificazioni, relativamente alla parte che interessa il presente commento, dispone che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di appartenenza è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

L’omessa pubblicazione dell'elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento, a norma dell'articolo 6 del Dm 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

L'informativa in commento del Cndcec evidenzia che a seguito della richiesta di chiarimenti, il ministero della Giustizia, con nota del 18 novembre scorso , ha chiarito che la sanzione prevista dall’articolo 37, del decreto Semplificazioni , vale a dire la «sospensione dal relativo albo» degli iscritti fino alla comunicazione all'Ordine del domicilio digitale, non riveste carattere disciplinare. Ne consegue, conclude l’informativa, che nei confronti degli iscritti che, a seguito della formulazione della diffida ad adempiere all'obbligo di comunicazione all’Ordine entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, non abbiano comunicato il proprio domicilio digitale, la «sospensione dall’albo» prevista dalla norma sopra citata dovrà essere disposta dal Consiglio dell’Ordine e non dal Consiglio di Disciplina.

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