Commesse ultrannuali «ad avanzamento»
La valutazione delle rimanenze guida la rilevazione delle commesse secondo i principi contabili. L’Oic 23 definisce come lavoro in corso su ordinazione (o commessa) un contratto per la realizzazione di un bene o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico progetto, ovvero siano strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale. I lavori su ordinazione sono eseguiti su richiesta del committente secondo specifiche da lui richieste.
Le commesse possono essere di durata infrannuale o ultrannuale, a seconda che il contratto di esecuzione investa un periodo inferiore o superiore a dodici mesi. Il codice civile prevede che i lavori in corso su ordinazione possono essere valutati in base ai costi di produzione (criterio della commessa completata), ovvero possono essere iscritti in bilancio sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza (criterio della percentuale di completamento).
Nel caso di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale si applica il criterio della percentuale di completamento se sono soddisfatte alcune condizioni (paragrafi 43-46 dell’Oic 23), altrimenti la valutazione dei lavori è effettuata secondo il criterio della commessa completata. Con il metodo della percentuale di completamento, si riconoscono i ricavi e i margini della commessa coerentemente all’avanzamento lavori.
Il criterio della percentuale di completamento prevede:
la valutazione delle rimanenze per lavori in corso su ordinazione alla fine di ciascun esercizio, determinata con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori;
la rilevazione dei ricavi nell’esercizio in cui i corrispettivi sono acquisiti a titolo definitivo;
la rilevazione dei costi di commessa nell’esercizio in cui i lavori sono eseguiti, fatto salvo il caso delle perdite probabili da sostenere per il completamento della commessa che sono rilevate nell’esercizio in cui sono prevedibili.
Con il metodo della commessa completata i ricavi ed il margine di commessa sono riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene realizzato o i servizi sono resi. In altre parole, nel caso di valutazione a stato avanzamento lavori, il margine viene riconosciuto in ciascun anno, in funzione della percentuale di avanzamento, mentre nel caso del metodo della commessa completata il margine viene riconosciuto interamente al termine della commessa. Il criterio della commessa completata genera, quindi, andamenti irregolari degli esercizi.
L’Oic 23, al ricorrere di determinate condizioni, consente di segmentare la contabilizzazione di una commessa in più fasi (segmenting) o di raggruppare più commesse trattandole come un’unica commessa (combining); segmentazione o raggruppamento previsti anche dagli standard internazionali. Tuttavia, l’impostazione contabile degli Ias/Ifrs è diversa da quella adottata dai principi contabili nazionali.
Lo Ias 11 (Ifrs 15 dal 2018) prevede che, quando il risultato di una commessa a lungo termine può essere stimato con attendibilità, i ricavi e i costi riferibili alla commessa a lungo termine devono essere rilevati come ricavo e costo in relazione allo stato di avanzamento dell’attività alla data di riferimento del bilancio. L’impostazione contabile dello Ias 11 abbandona, quindi, la logica propria della valutazione delle rimanenze (che caratterizza la contabilizzazione nazionale), per accogliere una modalità fondata sulla immediata e diretta rilevazione dei ricavi nel conto economico degli esercizi in cui il lavoro è svolto.