Compensazione dei crediti Dta possibile dalla data di efficacia della cessione
Utilizzo consentito per l’interpello 35 anche senza opzione. In F24 va usato il codice tributo 6834
Le Entrate confermano che il credito di imposta derivante dalla facoltà di trasformare le imposte anticipate (Dta) corrispondenti alle perdite fiscali e alle eccedenze Ace non ancora utilizzate da parte delle società che abbiano ceduto a titolo oneroso crediti verso debitori inadempienti entro il 31 dicembre 2020 può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24 dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti stessi. Così la risposta a interpello n. 35 dell’11 gennaio 2021
La facoltà di trasformazione è prevista dall’articolo 44-bis del Dl 34 del 2019. La risposta precisa che l’utilizzo in compensazione è consentito anche se non è stata ancora esercita l’opzione di cui al comma 3 dell’articolo 44-bis o non è stato versato il relativo canone.
L’opzione a cui si riferisce la risposta è prevista dall’articolo 44- bis, comma 3 che, a sua volta, fa rinvio all’articolo 11, comma 1, del Dl 59 del 2016. L’opzione deve essere effettuata – con la procedura di cui al punto 1 del provvedimento 22 luglio 2016 – entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti a meno che non sia già stata esercitata in precedenza.
L’opzione di cui all’articolo 11 comporta il pagamento di un canone annuale dell’1,5% fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2030. L’opzione ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione (quindi per l’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020). Il versamento del canone è effettuato, per ciascun esercizio, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta precedente.
Le modalità di determinazione del canone non sono ancora del tutto chiare.
Ricordiamo che in base al comma 2 dell’articolo 44-bis i crediti d’imposta possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione nel modello F24 ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso.
Viene anche confermato che la compensazione deve essere effettuata utilizzando il codice tributo «6834», come già precisato dalla risoluzione 71/E del 2020.
Si tratta dello stesso codice utilizzato per la compensazione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle Dta di cui all’articolo 2, comma 55 del Dl 225 del 2010.
Non è stato istituito un apposito codice per il versamento del canone. Si può immaginare che sia utilizzabile il codice 2900 già utilizzato per il versamento del canone di cui alla legge 225 cita.
Infine, viene confermato che, i crediti verso debitori inadempienti possono essere ceduti anche a soggetti diversi da quelli iscritti in albi o elenchi disciplinati dal Testo Unico Bancario.
Marco Piazza
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