I temi di NT+Agricoltura

Compensazione extra profitti fino a giugno 2023: rischio penalità per gli agricoltori forfettari

Gli impianti fotovoltaici che operano in connessione alle aziende agricole e che fruiscono della tassazione forfettaria potrebbero dover calcolare le imposte sul prezzo integrale dell’energia

immagine non disponibile

di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Meccanismo di compensazione “extra profitti” prorogato fino a giugno 2023; mentre si avvicina la prima scadenza per il prelievo dovuto dai produttori di energia fotovoltaica, prevista per ottobre, l’articolo 11 del Dl 115/2022 ne estende l’applicazione anche al primo semestre del prossimo anno. Il meccanismo in questione è quello introdotto dall’articolo 15-bis del Dl 4/2022 e riguarda gli impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica di potenza superiore a 20kW che fruiscono delle tariffe incentivanti previste dai Conti Energia ma anche quelli, sempre di potenza superiore a 20 kW, che non fruiscono di incentivi e che sono entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2010.

La norma, in sintesi, prevede l’applicazione di una trattenuta pari alla differenza tra i corrispettivi di vendita dell’energia elettrica e un prezzo “forfettario”, variabile a seconda della zona geografica e compreso tra 0,056 e 0,075 euro/kWh. La trattenuta colpisce solo i corrispettivi relativi alla cessione di energia elettrica, mentre la tariffa incentivante non viene toccata. Il Dl 4/2022 aveva previsto l’applicazione di questo meccanismo per il periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022; il recente decreto Aiuti-bis lo ha invece prorogato al 30 giugno 2023 (solo con riferimento ai contratti stipulati prima del 5 agosto 2022).

Le modalità applicative della trattenuta sono state definite da Arera con la delibera 266 del 21 giugno 2022. La prima «regolazione delle partite economiche» (ad opera del Gse) avviene in modo cumulato nel mese di ottobre per i corrispettivi relativi al periodo compreso tra febbraio e agosto 2022. Considerato che il prezzo di vendita dell’energia nel corso del 2022 è stato molto elevato (0,2 euro/kWh circa), a ottobre i produttori di energia fotovoltaica saranno chiamati a restituire un importo significativo, pari alla differenza tra i corrispettivi percepiti e i corrispettivi che avrebbero percepito applicando il prezzo “convenzionale”, pari, ad esempio a 0,058 euro/kWh per gli impianti situati nel Centro Nord.

A partire da settembre, la regolazione delle partite economiche avverrà mensilmente, entro la fine del secondo mese successivo a quello a cui la produzione è riferita. In altre parole, qualunque sia il prezzo di vendita dell'energia, il Gse pagherà al produttore un importo pari ai kilowattora immessi in rete e moltiplicati per il prezzo forfettario compreso tra 0,056 e 0,075 euro/kWh in base alla zona in cui è localizzato l’impianto. Ad esempio, un impianto da 1 MW, che produce circa 100.000 kWh/mese, per i mesi compresi tra febbraio e agosto 2022 fatturerà circa 140.000 euro (700.000 x 0,2), ma di questi dovrà restituirne circa 100.000 euro, poiché la quota spettante al produttore è solo quella pari al prezzo convenzionale di 0,058 euro/kWh, corrispondente a circa 40.000 euro.

Oltre al dato finanziario, non certo irrilevante, gli impianti fotovoltaici che operano in connessione alle aziende agricole e che fruiscono della tassazione forfettaria dei redditi, prevista dal comma 423 della legge 266/2005, rischiano di essere doppiamente penalizzati. La norma, infatti, dispone che questi determinino la base imponibile applicando il coefficiente del 25% ai corrispettivi rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto relativi alla cessione di energia elettrica. Tuttavia, non è chiaro se la trattenuta che il Gse andrà a operare sarà riconosciuta come un minor prezzo di vendita e quindi avrà valenza ai fini dell’Iva e potrà essere portata in riduzione della base imponibile, ovvero se avrà natura di contributo fuori dal campo di applicazione dell’imposta. Se così fosse i produttori agricoli di energia fotovoltaica sarebbero penalizzati doppiamente, sia dalla trattenuta applicata, sia dal dover determinare le imposte sul prezzo integrale dell’energia e questo potrebbe portare molti soggetti a considerare di optare per la tassazione ordinaria della produzione di energia elettrica in luogo di quella forfettaria.

Infine, una precisazione sui produttori appartenenti a gruppi societari che cedono l’energia immessa in rete ad imprese appartenenti al gruppo: il Dl 115/2022 chiarisce che il meccanismo extra profitti opera solo con riferimento ai contratti stipulati con società esterne al gruppo stesso.