Compensazioni a rischio blocco negli F24 senza criteri definiti
Il possibile blocco delle compensazioni ritenute a rischio, che scatta lunedì prossimo (29 ottobre), presenta più di qualche criticità.
La norma (articolo 1, comma 990, della legge 205/2017) dà sostanzialmente carta bianca alle Entrate di disporre la sospensione delle compensazioni che presentano profili di rischio, visto che stabilisce semplicemente che con provvedimento del direttore dell’Agenzia devono essere stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della norma. Così che quest’ultima risulta, di fatto, una disposizione “in bianco”, considerando che non fissa alcun paletto circa quali possono risultare le situazioni legittimanti lo stop alle compensazioni.
Il fatto è, però, che tali profili di rischio non vengono fissati nemmeno dal provvedimento attuativo del direttore delle Entrate. Quest’ultimo, infatti, è del tutto generico, prevedendo che i profili di rischio si possono realizzare in relazione:
• alla tipologia dei debiti pagati;
• alla tipologia dei crediti compensati;
• alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
• ai dati presenti nell’Anagrafe tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici;
• ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza;
• al pagamento di debiti iscritti a ruolo (articolo 31, comma 1, del Dl 78/2010).
Si tratta, con tutta evidenza, di ipotesi del tutto indeterminate che, tendenzialmente, possono riguardare tutti i contribuenti e per le quali non possono bastare le (apparenti) rassicurazioni del Mef al question time 5-00537del 27 settembre scorso (si veda Il Sole 24 Ore del giorno successivo).
Il nodo della delega in bianco
In sostanza, c’è una norma “in bianco” che demanda ad un provvedimento attuativo altrettanto “in bianco”. Di fatto, la norma rappresenta il paradigma della prevalenza della tecnocrazia sul diritto. La tecnica deve funzionare: alla tecnica non interessa certo la qualità, i principi, la grammatica del diritto. Si prenda la disposizione con riguardo all’esito del controllo. Viene affermato che «se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione». Si tratta di un linguaggio criptico, sgrammaticato, proprio della algida tecnocrazia, non del diritto. Così che, se da un lato, vanno certamente condivise misure effettive e mirate di contrasto delle compensazioni indebite, non si possono che biasimare, dall’altro, disposizioni prive dei basilari precetti normativi che, oltretutto, rischiano di colpire indiscriminatamente, nel mucchio, tutti i contribuenti.
Il tutto con degli effetti che possono ben andare oltre la vicenda delle compensazioni e per i quali, in taluni casi, non è utilizzabile il rimedio del ravvedimento operoso.
La contromossa del ricorso
Si pensi – come è già stato riportato su queste pagine (si veda Il Sole 24 Ore del 10 ottobre) – a tutti quegli istituti per i quali il mancato pagamento determina l’inefficacia del perfezionamento dell’istituto stesso. Ad esempio, si consideri un accertamento con adesione a fronte di un atto impositivo che, in conseguenza del “blocco” della compensazione del pagamento della prima rata, non risulti perfezionato: si potrebbe verificare anche la conseguenza che l’atto di accertamento diventi definitivo e, quindi, nemmeno più impugnabile.
Si è così dell’avviso che il contribuente che si ritenga penalizzato dalla comunicazione dello scarto del modello F24 debba senz’altro tutelarsi in questi casi impugnando la ricevuta con la quale – con specifica motivazione, stabilisce il punto 2.3 del provvedimento direttoriale – viene comunicato lo scarto stesso.
Qualora tale impostazione venga osservata pure nell’ipotesi in cui lo scarto della compensazione sia seguita da un atto tipizzato (avviso bonario, cartella), anche quest’ultimo dovrà essere impugnato, così che si verificherà cessazione della materia del contendere riguardo all’impugnazione dello scarto.
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di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware