Imposte

Compensazioni sprint per i crediti Iva

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di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Utilizzo in compensazione dei crediti Iva annuali e infrannuali a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza e non più dal giorno 16 del mese seguente all’invio. È questa una delle modifiche introdotte in sede di conversione in legge del Dl 50/2017 , modifica che ha inciso direttamente sul comma 1 dell’articolo 17 del Dlgs 241/97 che disciplina le compensazioni.

La norma di riferimento

Il comma 1 dell’articolo 17, nella versione precedente, prevedeva che la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5mila euro annui, poteva essere effettuata, solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

Di conseguenza per utilizzare in compensazione il credito Iva era sempre necessario aspettare il mese successivo all’inoltro telematico, e questo anche nei casi in cui il modello fosse stato presentato in tempi celeri da parte del contribuente. In buona sostanza che la dichiarazione o l’istanza fosse stata inviata i primi giorni del mese o gli ultimi rispetto alla scadenza, a poco importava, poiché sempre il limite del giorno 16 del mese successivo si doveva rispettare per il materiale utilizzo in compensazione del credito.

Le novità del Dl 50/2017

Il comma 4-bis dell’articolo 3 del decreto interviene direttamente sull’articolo 17 prevedendo che le parole: «a partire dal giorno sedici del mese successivo» vengano sostituite dalle seguenti: «a partire dal decimo giorno successivo».

In pratica per effetto della modifica apportata, fermo restando il limite dei 5mila euro e l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione alle sole compensazioni del credito annuale o infrannuale Iva, l’utilizzo del credito potrà ora avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza e non più dal giorno 16 del mese successivo all’invio della stessa.

Così già per il credito infrannuale scaturente dall’istanza riferita alla compensazione del credito Iva del secondo trimestre 2017 (aprile-giugno) in scadenza il 31 luglio prossimo, si potrebbe verificare un possibile utilizzo anticipato del credito in compensazione fin dal giorno 16 luglio, qualora il modello TR fosse inviato entro il giorno 6 del mese prossimo.

Questo si scontra però con alcuni problemi di ordine pratico. Primo fra tutti, il tempo tecnico per poter chiudere la liquidazione del mese di giugno (o del trimestre intero a seconda de casi), in subordine quello per redigere il modello TR, e da ultimo, la necessità legata anche qui a un adempimento nuovo, ossia quello di dotare l’istanza del visto di conformità in caso di utilizzo in compensazione (prima era richiesto solo in caso di rimborso).

Visto di conformità

Va infatti ricordato che il decreto legge 50/2017 è intervenuto anche sull’obbligatorietà del visto, prevedendo la necessità dell’attestazione di conformità, per tutti i contribuenti intenzionati a utilizzare in compensazione orizzontale il credito superiore a 5mila euro, sia che esso derivi dalla dichiarazione annuale, sia che quest’ultimo venga generato a seguito della presentazione del modello TR. In alternativa al visto rimane sempre possibile per le società tenute al controllo contabile (articolo 2409-bis del Codice civile) la sottoscrizione dello stesso organo che si occupa del controllo contabile (collegio sindacale o revisore legale).

La modifica è già in vigore e quindi come detto impatta sull’istanza in scadenza entro la fine del mese di luglio, che dovrà viaggiare accompagnata dal visto.

Al riguardo va precisato, però che l’agenzia delle Entrate dovrà opportunamente modificare le istruzioni e la grafica del modello TR attualmente presenti nel sito, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione dello stesso. A oggi, infatti, l’istanza è strutturata per consentire l’apposizione del visto, solo in ipotesi di richiesta a rimborso del credito e non per il caso dell’utilizzo in compensazione. Il tutto dovrebbe avvenire, ci si augura, in tempi celeri per consentire di anticipare la possibilità di poter compensare a partire dal decimo giorno successivo all’invio dell’istanza.

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