Compensazioni, la stretta pesa due volte sugli studi associati
Le nuove regole introdotte dall’articolo 3 del decreto collegato alla legge di Bilancio 2020 (Dl 124/2019) in merito all’utilizzo dei crediti in compensazione solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, potrebbe penalizzare le associazioni professionali disciplinate dall’articolo 5 del Tuir, le quali relativamente all’Irpef “dipendono” dal risultato dichiarativo finale dei soci e, pertanto, la possibilità di utilizzarlo in compensazione da parte dell’associazione potrebbe risultare di difficile attuazione.
Dal combinato disposto normativo degli articoli 5 e 22 del Tuir, infatti, lo studio associato compila il modello Redditi SP, evidenziando, oltre che il reddito, anche le ritenute da imputare ai singoli soci (nei relativi quadri RH) nel rispetto del principio di trasparenza, i quali, in Redditi PF, possono utilizzarle in abbattimento del proprio debito Irpef. Le eventuali eccedenze, ai sensi della circolare 56/E/2009 e nelle modalità ivi indicate, possono essere ritrasferite all’associazione per l’utilizzo in compensazione da parte di quest’ultima, “ritornando” in Redditi SP. In altri termini, le ritenute non utilizzate dagli associati si trasformano in un credito d’imposta compensabile trasferito all’associazione.
Ciò premesso, è da capire come questo iter possa essere coniugato con le nuove disposizioni ex articolo 17 del Dlgs 241/1997, il quale, a seguito delle modifiche del citato articolo 3, prevede per i crediti relativi alle imposte sui redditi di importi superiori a 5mila euro annui che la compensazione possa essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. A tal proposito, si veda la risoluzione 110/E/2019 che non ha inserito il codice tributo 6830, relativo al «credito Irpef derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir», tra i crediti d’imposta a cui non risulta applicabile la novità.
Si ha dunque una penalizzazione sia nell’ipotesi in cui la somma delle varie riattribuzioni in capo all’associazione delle eccedenze superi l’importo di 5mila euro, mentre i singoli ammontari indicati nelle dichiarazioni dei singoli associati non oltrepassano la soglia, sia nel caso si resti sottosoglia. Pertanto, se l’eventuale esubero non viene trasferito dalla persona, il credito è utilizzabile già dal 1° gennaio dell’anno di formazione; invece, lo stesso importo, qualora questo venga riattribuito allo studio e sommato agli altri esuberi, è utilizzabile solo una volta decorso il 10° giorno dalla presentazione di Redditi SP. In tal senso, vi è anche la circolare 28/E/2014 (paragrafo 6) in tema di apposizione del visto di conformità.
È evidente come le nuove regole penalizzino già i professionisti poiché scontano una ritenuta d’acconto all’atto del pagamento, che recupereranno di fatto con un anno di ritardo; in aggiunta a ciò, per gli studi professionali la novità potrebbe inficiare ancor più negativamente sulla possibilità di ricorrere alla compensazione del credito Irpef sorto in capo agli associati, indipendentemente dall’importo, non prima del 12 maggio.
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