Adempimenti

Compensazioni con visto oltre la soglia di 5mila euro

di Mario Cerofolini

Per compensare gli acconti dovuti con i crediti relativi a Iva e imposte dirette è necessario considerare le modifiche introdotte dalla manovrina di primavera per contrastare alcune ipotesi di indebita compensazione orizzontale dei tributi.

In caso di compensazione nel modello F24 di crediti relativi all’Iva annuale o infrannuale o crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap, per importi per singolo tributo superiori a 5mila euro annui, è necessario che la dichiarazione annuale (o il Modello TR in caso di crediti iva trimestrali), dalla quale emerge il credito, porti il visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. In alternativa, se possibile, si può ricorrere alla sottoscrizione da parte del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti.

La dichiarazione presentata senza il visto di conformità, che limita quindi l’utilizzo del credito in compensazione a 5mila euro, può essere sostituita da una dichiarazione integrativa con il visto al fine di poter compensare un importo superiore. Pertanto, qualora il contribuente al momento dell’invio del modello non avesse proceduto a vistare la dichiarazione originaria e ora, in sede di versamento del secondo acconto, si è avveduto della necessità di compensare uno o più tributi a debito eccedenti la soglia, può ripresentare il modello e procedere con la compensazione.

Inoltre, non necessita di visto la compensazione interna o verticale (tributo su tributo) in F24 dove è ancora consentito l’invio della delega anche tramite i servizi di internet banking.

Per chi dovesse fallire l’appuntamento con la scadenza di domani è sempre possibile accedere al ravvedimento operoso. In presenza di crediti d’imposta per l’omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero, la legge prevede una sanzione di 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

In caso di ravvedimento entro 90 giorni spetta la riduzione di un nono che si applicherà:

•alla sanzione base di 50 euro, se la delega viene presentata con un ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi (la sanzione da ravvedimento sarà di 5,56 euro);

•alla sanzione base di 100 euro, se la delega di pagamento viene presentata con un ritardo oltre 5 giorni lavorativi (la sanzione da ravvedimento sarà di 11,11 euro).

Trascorso il termine di novanta giorni e qualora ne ricorrano le condizioni, tornano applicabili le diverse e ulteriori riduzioni da applicare sulla sanzione base di 100 euro.

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