Contabilità

Compensi agli amministratori, l’accredito del bonifico è decisivo

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di Antonio Iorio

In caso di pagamento del compenso dell'amministratore di società di capitali con un bonifico bancario il relativo importo è deducibile secondo il principio di “cassa allargato” nell'esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario senza che rilevi la data della disposizione o della valuta. A precisarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20033 depositata ieri.

La contestazione delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate contestava a una società di capitali varie violazioni tra le quali l'indebita deduzione dei compensi erogati agli amministratori.

In particolare, secondo l'ufficio non era legittima la deduzione operata per il 2001 e il 2002 a seguito di bonifici con valuta rispettivamente dell'11 gennaio 2002 e del 9 gennaio 2003, perché le somme erano state ricevute dal destinatario dopo la data ultima del 12 gennaio del rispettivo anno.

La Corte di Cassazione ha chiarito che in base al Tuir i compensi spettanti agli amministratori delle società sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Tali compensi, in quanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, seguono il principio di “cassa allargato” in base all'articolo 51, comma 1, del Tuir in base al quale nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono.

La norma, rilevano i giudici di legittimità, è costruita sul concetto di “percezione” poiché il reddito da lavoro è costituito da tutte le somme ed i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo d imposta. Ne consegue che ove la somma sia corrisposta in contanti, ha rilievo il momento della consegna corredato dalla relativa ricevuta confirmatoria da parte del ricevente e, ove il pagamento sia stato effettuato mediante assegno bancario o circolare, rileva la data apposta sull'assegno, perché è da tale momento, attesa la presunzione di identità tra data apposta e momento della consegna, che si assiste al passaggio del titolo e del credito incorporato e divengono possibili le ulteriori negoziazioni.

Pagamento con bonifico bancario
Analoga conclusione vale nell'ipotesi in cui la disposizione sia stata effettuata, come nella specie, con bonifico bancario: in tal caso infatti si deve far riferimento al giorno in cui l'emolumento entra nella disponibilità del beneficiario ossia al momento dell'accredito

La diversa soluzione, evidenzia la sentenza di legittimità, porterebbe all'incongruo risultato di poter imputare il medesimo unitario pagamento a una annualità per il disponente, che ha effettuato il bonifico anteriormente al 12 gennaio, e a quella successiva per il beneficiario che ha ricevuto l'accredito della somma dopo tale data. La Cassazione evidenzia ancora che fino al momento dell'effettivo passaggio al beneficiario, la disposizione bancaria è suscettibile di essere stornata e revocata, indice che un potere dispositivo è ancora in capo al disponente

Alla luce di tali considerazioni la Corte conclude che in ipotesi di pagamento del compenso all'amministratore di società di capitali a mezzo di bonifico bancario, il relativo importo è deducibile secondo il principio di cassa allargato nell'esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario senza che rilevi la data della disposizione o della valuta.

Cassazione, sentenza n. 20033/2017

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