Contabilità

Compensi agli atleti: aumenta anche il limite della ritenuta

di Nicola Forte

I compensi, i premi, i rimborsi spese e le indennità di trasferta, corrisposti dalle società sportive agli sportivi dilettanti, dal 1° gennaio 2018 in avanti, sono detassati fino a 10mila euro. Il precedente limite era di 7.500 euro. La novità è prevista dall’articolo 1, comma 367, dell’ultima legge di Bilancio (articolo 69, comma 2, del Tuir). Sono in ogni caso esclusi dalla tassazione – quindi non intaccano il limite di 10mila euro – i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio, al trasporto sostenute per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Il superamento della soglia di 10mila euro deve essere verificato facendo riferimento all’ammontare complessivo dei compensi percepiti nell’anno dall’atleta anche se corrisposti da società sportive diverse. L’innalzamento della soglia dovrebbe dare luogo a ulteriori effetti (indiretti) per ciò che riguarda la tassazione delle somme corrisposte in misura eccedente rispetto al nuovo limite.

L’articolo 25 della legge 133/1999 dispone che «la ritenuta è a titolo d’imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo».

Con la soglia di 7.500 euro, la ritenuta a titolo d’imposta si applicava fino a 28.158 euro (frutto della somma tra l’area detassata e 20.658,28 euro, cioè i vecchi 40 milioni di lire). Con la soglia a 10mila euro, invece, la ritenuta a titolo di imposta dovrebbe applicarsi fino a 30.658 euro.

Sembra corretto arrivare a questa soluzione, poiché la legge di Bilancio non è intervenuta sul testo dell’articolo 25, ma ha modificato esclusivamente l’articolo 69 del Tuir. Quindi, sommando l’importo di 10mila euro a 20.658,28 euro, ne consegue che la ritenuta a titolo di imposta dovrebbe essere applicata fino a 30.658,28 euro. Se il legislatore avesse voluto lasciare invariato lo scaglione avrebbe dovuto ridurre l’importo di 40 milioni di vecchie lire effettuando, come in altri casi, la conversione in euro con arrotondamento.

L’aliquota della ritenuta sarà corrispondente a quella relativa al primo scaglione di reddito del 23% (articolo 11 del Tuir). Tale aliquota deve essere poi maggiorata con l’applicazione delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

A seguito della modifica normativa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, i compensi eccedenti il nuovo importo di 30.658 euro dovranno essere assoggettati a ritenuta a titolo di acconto. In questo caso i compensi percepiti si cumulano con gli eventuali e ulteriori redditi conseguiti dallo sportivo dilettante. Anche in questo caso la percentuale della ritenuta corrisponde a quella equivalente al primo scaglione di reddito, ed è quindi pari al 23 per cento. Gli effetti della modifica normativa dovrebbero essere i seguenti:
• compensi da 0 a 10mila euro, non si applicano imposte;
• compensi oltre 10mila e fino a 30.658,28 euro, ritenuta del 23% a titolo d’imposta;
• compensi eccedenti 30.658,28 euro, ritenuta del 23% a titolo di acconto.

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