Controlli e liti

Competenza limitata per l’«ordinario»

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di Gianfranco Ferranti

L’inizio della procedura espropriativa non implica la devoluzione della competenza al giudice ordinario, se è omessa o invalida la notifica della cartella di pagamento.

L’articolo 2, comma 1, secondo periodo, del Dlgs 546/92 stabilisce che sono escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata esattoriale successivi alla notifica della cartella di pagamento e dell’intimazione ad adempiere. Le Sezioni unite della Cassazione hanno, però, affermato nella sentenza 13913/2017 che l’opposizione all’atto di pignoramento che si assume viziato per l’omessa o invalida notifica della cartella di pagamento va proposta dinanzi al giudice tributario, trattandosi del primo atto in cui viene manifestata una ben individuata pretesa tributaria. Si ritiene, di conseguenza, che il termine per ricorrere sia quello di 60 giorni stabilito dall’articolo 21 del Dlgs 546/1992 e non quello di 20 giorni di cui all’articolo 617 Cpc.

La giurisdizione tributaria

Rientrano nella competenza delle Commissioni tributarie le controversie relative ai tributi di qualsiasi genere e natura (nonché alle relative sanzioni amministrative, interessi e accessori), cioè alle prestazioni patrimoniali imposte finalizzate ad attuare il concorso al finanziamento delle spese pubbliche. Non assume rilevanza la denominazione formale attribuita dalla norma al prelievo. La Corte costituzionale ha stabilito che rientrano nell’ambito della giurisdizione tributaria anche le controversie concernenti il canone sulla pubblicità (sent. 141/2009) ma non quelle relative ai canoni per l’occupazione del suolo pubblico (sent. 64/2008) e per la depurazione delle acque reflue (sent. 39/2010).

La Cassazione ha ricompreso in tale ambito le controversie riguardanti: i rapporti tra sostituto d’imposta e sostituito, tranne quelle concernenti l’esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute (rientrano nella giurisdizione ordinaria, trattandosi di un diritto esercitato nell’ambito di un rapporto di tipo privatistico, Sezioni unite, sent. 15031/2009, 19289/2012, 14302 e 2133/2013); i casi in cui è contestato dall’amministrazione finanziaria il diritto al rimborso del tributo (Sezioni unite, sent. 21893/2009, 25931/2011 e 25977/2016); il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi («ecotassa», Sezioni unite, ordinanza 25515/2016); le domande risarcitorie proposte nel processo tributario e riconducibili nell’ambito applicativo dell’articolo 96 Cpc, concernente la responsabilità processuale aggravata (Sezioni unite, ordin. 13899/2013); la violazione del segreto professionale a seguito della illegittimità dell’autorizzazione del pubblico ministero a proseguire la verifica fiscale, se viene successivamente emanato l’atto impositivo (Sezioni unite, sent. 8587/2016).

Sono, invece, di competenza del giudice civile le controversie riguardanti il credito scaturente dalla garanzia fideiussoria rilasciata per un rimborso Iva da parte della compagnia di assicurazione (sent. 19609/2015).

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