Imposte

Comprare casa, Imu e Tari con diversi criteri di calcolo (e ripartizione in condominio)

L’Imu è dovuta dal solo possessore degli immobili, tranne le abitazioni principali. La Tari è a carico di chi occupa o detiene gli immobili a qualsiasi titolo

di Giuseppe Debenedetto

Comprare la casa vuol dire anche diventare un contribuente per Imu e Tari.
L’Imu è dovuta dal solo possessore degli immobili, ad eccezione delle abitazioni principali (e altri casi assimilati, come gli alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa) che sono esenti. E dal 2020 è entrata in vigore la nuova Imu, che ha unificato la vecchia Imu e la Tasi (tributo comunale sui servizi indivisibili, introdotto dal 2014, da ripartire tra proprietario e occupante), ponendo così fine alla irragionevole sovrapposizione dei due prelievi. A parte qualche lieve differenza, la Tasi era infatti un “doppione” dell’Imu (stesse base imponibile, stessa esenzione per abitazione principale, stessi sistemi di calcolo e modalità di versamento).

La Tari (tassa rifiuti) è invece posta a carico di chi occupa o detiene gli immobili a qualsiasi titolo, destinata a coprire integralmente i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Le tariffe per le utenze (domestiche e non domestiche) sono determinate dai singoli Comuni sulla base di un piano finanziario e con l’applicazione di indici di produttività dei rifiuti previsti dal Dpr 158/99.
L’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ha introdotto dal 2020 un nuovo metodo tariffario finalizzato a migliorare il servizio reso agli utenti, raggiungere una maggiore omogeneità del servizio sull’intero territorio nazionale, introdurre la valutazione dei rapporti costo-qualità e in genere migliorare l’efficienza complessiva delle gestioni. Il tutto per consentire agli utenti di vedersi applicare tariffe coerenti con la quantità e la qualità di rifiuti da essi conferiti al servizio pubblico.

Le regole in condominio
In caso di edificio condominiale, occorre distinguere i singoli appartamenti che lo compongono dalle parti comuni dell’edificio. Per il singolo appartamento, il soggetto tenuto al pagamento dell’Imu è il singolo possessore, mentre per le parti comuni (alloggio portiere, parcheggio condominiale, sala riunioni, locale lavanderia, e così via) è obbligato ad eseguire il versamento l’amministratore di condominio per conto di tutti i condòmini. L’amministratore addebita la somma versata a ciascun condomino sulla base dei millesimi di proprietà. In caso di condominio senza amministratore, il versamento dell’Imu può essere eseguito dal condomino incaricato.

Diversa è invece la situazione per la Tari, considerato che la disciplina del tributo esclude le parti condominiali non utilizzate in via esclusiva. La Tari non può essere quindi ripartita in base alla tabella millesimale, ma secondo i criteri ordinari (superficie e numero componenti famiglia), dal momento che l’amministratore non ha obblighi né vincoli di solidarietà nei confronti dei condomini, unici soggetti tenuti al versamento della tassa in quanto occupanti. Solo nel caso di multiproprietà è prevista la responsabilità del versamento in capo al soggetto che gestisce i servizi comuni.
Il condominio non può essere ritenuto soggetto passivo della Tari, non essendo peraltro mai entrata in vigore la norma che prevedeva la tassabilità delle parti comuni del condominio.

Articolo tratto dalla guida «Casa - Comprare, vendere, affittare» in edicola mercoledì 27 ottobre con Il Sole 24 Ore

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