Compro oro verso l’emersione Al via il Registro e le sanzioni
Con il recepimento della IV direttiva antiriciclaggio il governo chiude il cerchio sui compro oro, varando la riforma di un settore molto esposto alle infiltrazioni di denaro sporco, mercato finora non regolato (se non con poche norme nel Testo unico di pubblica sicurezza). Le ultime stime delle associazioni di categoria fanno riferimento a circa 28.000 punti commerciali, con un giro d’affari stimato tra i 7 e i 12 miliardi, quasi interamente carsico. Su oltre 20mila attività censite, solo 346 risultano registrate all’Albo professionale oro di Bankitalia. Secondo stime ricavate dalle operazioni di polizia giudiziaria dell’ultimo biennio, il 60% delle attività di “compro oro” è infiltrato dalla criminalità organizzata.
Per spingere all’emersione, le norme varate mercoledì sera dal Consiglio dei ministri istituiscono il Registro dei compro oro, che andrà a confluire nel già esistente Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Oam). Per l’iscrizione, obbligatoria, gli operatori invieranno in formato esclusivamente elettronico e attraverso canali telematici l’istanza con tutti i dati identificativi anagrafici, societari e fiscali. Le modalità tecniche di invio dei dati saranno stabilite entro tre mesi con decreto del Mef. L’attività dei compro oro, per il resto, verrà del tutto equiparata a quella degli altri intermediari finanziari - non a caso la normativa “viaggia” a braccetto con l’antiriciclaggio - a cominciare dall’identificazione di ogni cliente, per continuare con la tracciabilità elettronica di ogni transazione (la soglia per utilizzo del contante è 500 euro). Ma anche gli stessi operatori dovranno gestire i flussi finanziari con la massima trasparenza, obbligati all’utilizzo di un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie. Ogni acquisto/vendita avrà poi una scheda, numerata progressivamente, vera e propria radiografia del contratto con i nomi delle parti, giorno e ora della conclusione, scheda che non potrà essere modificabile una volta chiusa e dovrà essere conservata per 5 anni. La natura preventiva del tracciamento si vede chiaramente nell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (Sos) ricavato dall’aggiornato Dlgs 231/07.
Capitolo sanzioni. Per l’esercizio abusivo pena da 6 mesi a 4 anni (multa da 2 a 10 mila euro), mentre per la mancata identificazione del cliente (o non conservazione dei dati) da mille a 10 mila euro. Sanzione che sale tra 5 e 50 mila per la omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta. Tutte le sanzioni sono raddoppiabili se le violazioni sono «gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime» (mentre per quelle meno gravi la penalità si riduce fino a 1/3 dell’importo). La Gdf può chiedere al Mef la chiusura di un esercizio alla seconda infrazione, l’inosservanza del decreto “costa” da 10 a 30 mila euro e la cancellazione dal registro dei compro oro.