Comuni liberi di decidere il versamento minimo
È il 18 dicembre l’appuntamento con il saldo Imu/Tasi del 2017. Il termine fissato dalla legge è in realtà il 16 dicembre, ma essendo questo un sabato, l’appuntamento è spostato a lunedì, visto che gli adempimenti che scadono di sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.
Il saldo rappresenta l’occasione per sistemare il conteggio dell’importo complessivamente dovuto per l’anno. Infatti, la normativa impone al contribuente di versare l’acconto sulla base delle aliquote vigenti l’anno prima, e nonostante nel 2017 sia vigente ancora il blocco degli aumenti delle aliquote e tariffe dei tributi comunali, il comune potrebbe aver legittimamente previsto delle nuove agevolazioni, anche sotto forma di riduzione delle aliquote.
La prima operazione da fare è quindi quella di verificare le aliquote ed i regolamenti vigenti e a tal fine è necessario effettuare la verifica sul sito del Dipartimento delle finanze, visto che i comuni sono obbligati a inviare le delibere entro il termine perentorio del 14 ottobre. Se sul sito ministeriale non risultano pubblicate delibere, allora le misure d’imposta da utilizzare sono quelle approvate per l’anno precedente.
I criteri di calcolo del saldo non sono identici per l’Imu e per la Tasi, perché ci sono oggetti imponibili esclusi dalla prima imposta ma soggetti alla seconda. Così, ad esempio, gli immobili merce posseduti dalle imprese di costruzioni sono esenti da Imu, ma possono essere stati assoggettati a Tasi.
Anche i soggetti passivi non sempre sono gli stessi, perché nella Tasi rileva anche la figura del detentore, come l’inquilino di un’abitazione. Se questo non destina l’immobile a propria abitazione principale, sarà tenuto al versamento del saldo, sempre che sia superato il tetto dell’importo minimo di versamento, fissato dalla legge in 12 euro, ma che potrebbe essere stato ridotto dal regolamento comunale. Al riguardo va anche precisato che l’importo minimo di versamento si riferisce all’imposta complessivamente dovuta nell’anno. Quindi, se l’importo dovuto dal contribuente è pari, ad esempio, a 7 euro per la rata di acconto e 7 euro per la rata di saldo, in acconto non doveva essere versato nulla, ma a dicembre occorrerà versare 14 euro.
Le regole di calcolo della base imponibile Imu e Tasi sono invece le stesse, quindi per i fabbricati in base alla rendita catastale iscritta al 1° gennaio, rivalutata del 5 per cento e aggiornata con i moltiplicatori previsti per le diverse categorie catastali. In particolare, per le abitazioni (categoria A, escluso l’A/10) si usa il moltiplicatore 160, per uffici (A/10) e banche (D/5) si usa il moltiplicatore 80, per i locali artigianali (categoria C/3) si usa il moltiplicatore 140, per i negozi (categoria C/1) il moltiplicare 55 e per i capannoni, e tutti gli altri fabbricati di categoria D, si usa il moltiplicatore 65.
Nel caso di aree fabbricabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio; per le aree occorrerà anche verificare se il comune ha deliberato i valori venali di riferimento, altrimenti si possono usare i valori dell’anno passato. Per i terreni agricoli ancora assoggettati a Imu occorrerà considerare il reddito dominicale iscritto in catasto, rivalutarlo del 25 per cento e moltiplicarlo per 135.
In generale, l’imposta si determina applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal comune per ogni specifica categoria di immobile. Individuata l’imposta questa andrà rapportata alle quote e ai mesi di possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, e ciò sia per l’Imu che per la Tasi.
Per i fabbricati soggetti a Tasi occorrerà verificare anche la quota che il comune ha deciso di porre a carico del detentore, variabile dal 10 al 30 per cento (si veda la pagina precedente).