Comunicazione dati fatture, il differimento tecnico non vale per il ravvedimento
L'agenzia delle Entrate concede qualche giorno in più per procedere alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e registrate e per consentire ai contribuenti di districarsi tra scarto e anomalie. Si ricorda che, se non interverrà un nuovo provvedimento normativo, in base al comunicato stampa di lunedì 25, il 5 ottobre non è una proroga ma una tolleranza e quindi non si considera ai fini del computo dei termini per il ravvedimento operoso.
Vediamo alcuni casi particolari. Le fatture con l'estero sono quelle che creano più difficoltà; per quelle ricevute, nella predisposizione del file dati occorre indicare, all'interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, l'elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> e <IdCodice>.
Gli elementi di questo blocco consentono l'inserimento della partita Iva dei soggetti residenti in Italia, di quelli che operano tramite stabile organizzazione o dei soggetti non residenti che però si sono identificati direttamente in base all'articolo 35-ter1 del Dpr 633/72.
Con riferimento ai soggetti identificati direttamente in Italia che, quindi, hanno una partita Iva italiana, il campo <IdPaese> deve assumere il valore “IT” e non, invece, il codice del paese di provenienza del fornitore; dalla lettura delle specifiche tecniche si desume che in questo campo va indicato il codice del Paese assegnante l'identificativo fiscale del cedente/prestatore. Il codice della nazione di provenienza potrà essere indicato nella sezione “sede” che, si ricorda, è un blocco opzionale. Quindi, ad esempio, per un fornitore francese identificato in Italia, viene ripotata la sede estera ma il codice IT coerentemente con la partita Iva italiana.
Con riferimento alle fatture emesse verso controparte estera, le Faq hanno chiarito che laddove non se ne abbia conoscenza, il campo “CodiceFiscale” può essere valorizzato con un qualsiasi estremo identificativo del soggetto cessionario/committente di cui si dispone.
Per quanto riguarda invece le autofatture, le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 27 marzo 2017 chiariscono che queste devono essere riepilogate tra le fatture ricevute. Nelle FAQ l'Agenzia ha precisato che i dati relativi ai documenti emessi in caso di fatture di acquisto non ricevute o irregolari devono essere trasmessi riportando l'imposta e senza indicazione della natura, come se fossero ordinarie fatture di acquisto; invece quelle per acquisti di servizi extra-Ue, devono essere trasmesse indicando nel campo natura N6.
Questa regola dovrebbe valere per tutte le autofatture emesse in base all'articolo 17, coma 2 del Dpr 633/72 e cioè per acquisti di beni e servizi effettuati in Italia presso soggetti residenti al di fuori della Ue. La particolarità consiste nel fatto che secondo la procedura interna il soggetto passivo emette queste fatture nei confronti di se stesso ma lo spesometro richiede il nominativo del fornitore estero (risoluzione 87/E/2017). Se il fornitore è comunitario è stata integrata la fattura emessa dallo stesso e si riportano i suoi dati.
Nessuna precisazione si riscontra per le cosiddette “autofatture attive” emesse, ad esempio, per autoconsumo e simili, le quali a nostro parere vanno indicate, ovviamente fra le fatture emesse.