Comunicazione dati Iva, doppia via d’uscita per indicare i crediti
L’invio dei dati delle liquidazioni Iva che dovrà essere trasmessa per la prima volta entro il prossimo lunedì 12 giugno, relativamente al credito, segue una metodologia che può essere diversa da quella adottata nella contabilità Iva.
Infatti il rigo VP9 richiede l’indicazione dell’ammontare del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare. Quindi il modello richiede la qualificazione del credito Iva dell’anno precedente che si dovrebbe continuare ad indicare nel rigo VP9 fino al suo esaurimento o meglio nei periodi e per l’importo in cui si intende portarlo in detrazione. Questa procedura trova la sua giustificazione nella regola che se durante l’anno si intende estromettere il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale precedente per la compensazione orizzontale nel modello F24, si può fare evidenziando l’importo estromesso con il segno meno nel citato rigo VP9.
Tuttavia a nostro parere la gestione del credito Iva dell’anno precedente può seguire altre due soluzioni alternative.
In primo luogo il contribuente può decidere di estromettere fin dal 1° gennaio il credito Iva per destinarlo in compensazione orizzontale. In questo caso a nostro parere il credito Iva può anche non entrare mai nella liquidazione periodica come se fosse richiesto a rimborso. Questa soluzione è peraltro adottata anche delle istruzioni ministeriali alla comunicazione delle liquidazioni Iva in presenza di credito Iva trimestrale per il quale con il Modello Iva TR viene richiesto il rimborso o la compensazione. Qualora il credito Iva venga estromesso fin dall’inizio dell’anno e non venga riportato nella liquidazione Iva, potrebbe essere utilizzato il rigo VP9 per reintrodurre nella liquidazione Iva, di un determinato mese o trimestre, parte del credito annuale non ancora speso in compensazione.
L’altra soluzione sempre alternativa è quella del credito Iva dell’anno precedente che viene rinviato a nuovo e cioè in detrazione nel periodo di imposta successivo (compensazione verticale); in questo caso il credito lo si riporta nel rigo VP 9 nella prima liquidazione dell’anno e così si rigenera come credito dell’anno in corso. In questo caso però non sarebbe consentito un ripensamento successivo di portarlo in compensazione nel modello F24, in quanto l’estromissione con il segno meno nel rigo VP9 è prevista soltanto per i crediti riportati nei periodi precedenti nel medesimo rigo.
Il rigo VP8 riporta invece il credito Iva risultante dalla liquidazioni precedente del medesimo anno solare e quindi nella liquidazione del mese di gennaio o del primo trimestre resta in bianco.
I contribuenti che applicano l’imposta separatamente per obbligo, ai sensi dell’articolo 36 del decreto Iva e quindi possono avere sia la liquidazione trimestrale che mensile, il credito Iva del mese di marzo si riporta nella liquidazione trimestrale ed il credito del primo trimestre lo si riporta nel mese di aprile e così via per i mesi e trimestri successivi.
Con riferimento agli altri righi del modello ministeriale ricordiamo che fra le operazioni attive si comprendono anche le fatture in regime di reverse charge emesse dal contribuente, mentre quelle di acquisto non si riportano in questo rigo ma solo l’imposta a debito viene indicata nel rigo VP4. Fra le operazioni attive si comprendono inoltre quelle non soggette per carenza del requisito di territorialità (articolo da 7 a 7 septies del Dpr n.633/72).
Fra le operazioni passive risultano tutte le fatture registrate nel periodo comprese quelle emesse da i soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario che emettono il documento fuori campo Iva.
Sono pochi i contribuenti esonerati dall’obbligo della trasmissione telematica delle liquidazioni Iva. Si tratta dei soggetti esonerati dagli adempimenti Iva (contribuenti minimi, forfetari, agricoltori esonerati) nonché i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti da Iva. Ma in questo caso se ricevono una fattura che rientra nel regime dell’inversione contabile devono trasmettere i dati delle liquidazioni periodiche anche per i periodi successivi. Le istruzioni non prevedono l’esonero per i soggetti che non hanno eseguito operazioni e che non hanno crediti Iva da riportare. I contribuenti minimi e forfetari non trasmettono i dati nemmeno nel caso che siano chiamati ad applicare l’Iva su operazioni in reverse charge.