Comunicazioni di irregolarità, 30 giorni per chiarire
La risoluzione 72/E delle Entrate fa il punto sulla lavorazione delle istanze di riesame in autotutela
Con la risoluzione 72/E del 16 dicembre 2021, l’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla lavorazione delle istanze di riesame in autotutela delle comunicazioni di irregolarità trattate tramite il canale di assistenza telematica Civis. I chiarimenti riguardano le comunicazioni di irregolarità e gli avvisi telematici, cosiddetti avvisi bonari, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, Iva e Irap. Il contribuente, se rileva dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire chiarimenti entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Il trattamento degli uffici nella lavorazione delle istanze prescinde dal canale di presentazione (ufficio o Civis). Chi paga il dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione d’irregolarità beneficia della riduzione delle sanzioni a un terzo (di norma, la sanzione del 30% si riduce al 10%) e degli interessi, che sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione. Questi benefici permangono anche se il pagamento è fatto con lieve ritardo, non superiore a 7 giorni, e cioè entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione. Per i contribuenti che forniscono chiarimenti per determinare correttamente gli esiti della liquidazione, occorre distinguere se l’istanza di riesame in autotutela è trasmessa tramite Civis all’Agenzia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione oppure dopo tale termine. Nel caso di presentazione entro 30 giorni, se a seguito dell’istruttoria la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l’ufficio procede all’annullamento della comunicazione.