Adempimenti

Comunicazioni Iva, contabilità «rigorosa»

di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

L’obbligo della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute richiede un maggiore rigore nella tenuta della contabilità Iva.

L’ articolo 4 del Dl 193/2016 prevede, a decorrere dal 2017, l’obbligo della comunicazione trimestrale dei dati relativi sia alle fatture di vendita che a quelle di acquisto e precisamente: i dati identificativi del soggetto che ha emesso la fattura e del cliente/committente, la data ed il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota applicata, l’imposta e tipologia dell’operazione. Sostanzialmente si tratta dei dati risultanti dalle registrazioni effettuate ai fini dell’Iva.

Questo nuovo obbligo comporta un aggiornamento dei programmi di contabilità Iva delle aziende e professionisti per adeguarli all’obbligo della trasmissione telematica e comunque serve un software di collegamento tra la contabilità ed il servizio telematico della Agenzia. Per questo è auspicabile che il provvedimento attuativo dell’agenzia delle Entrate previsto dal comma 3 dell’articolo 4, venga diramato per tempo.

Come previsto dall’articolo 23 del Dpr 633/1972, le fatture di vendita devono essere registrate entro 15 giorni con riferimento alla data di emissione. Le fatture differita (articolo 21, comma 4, lettere a), c) e d) devono, invece, essere registrate entro il 15 del mese successivo e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni. Ad esempio la fattura emessa il 31 gennaio può essere registrata entro il 15 febbraio ma nel mese di gennaio. L’omessa registrazione nei termini fa scattare la sanzione che va dal 90% al 180% dell’imposta (articolo 6, comma 1, del Dlgs 471/1997) fatti salvi ravvedimento operoso o acquiescienza.

Per quanto riguarda le fatture di acquisto, l’articolo 25 prevede l’obbligo di registrazione in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione entro il termine massimo del secondo anno successivo a quello in cui matura il diritto medesimo. Quindi la registrazione delle fatture di acquisto non è un obbligo ma un onere finalizzato all’esercizio della detrazione. Si fa notare che con riferimento alle fatture di acquisto, l’articolo 25 del decreto Iva non richiede la registrazione del numero progressivo attribuito dal fornitore che invece viene richiesto nella comunicazione; pertanto, per chi non lo fa già, a decorrere da quest’anno è necessario annotare nel registro acquisti anche il numero progressivo attribuito dal fornitore, qualora non si faccia già.
Non è, invece, richiesto l’invio dei corrispettivi annotati nell’apposito registro all’articolo 24 del Dpr 633/72 che però devono essere compresi nelle liquidazioni periodiche Iva.

Le liquidazioni
Oltre ai dati delle fatture, l’articolo 4 del decreto 193/2016 prevede anche la trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni Iva. I dati devono essere inviati sia se dalla liquidazione emerge un debito che se emerge un credito. Si ricorda che questo nuovo adempimento non incide sulla periodicità delle liquidazioni Iva che resta, quindi, invariato. Coloro che liquidano l’Iva con periodicità mensile devono, quindi, provvedere al versamento entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento; coloro che, invece, hanno optato per la liquidazione trimestrale continueranno a versare l’imposta entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. La liquidazione deve essere trasmessa alla Agenzia entro il secondo mese di ciascun trimestre. Sono esonerati dalla trasmissione delle liquidazioni, i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva come ad esempio i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti; tuttavia l’esonero viene meno se questi hanno registrato fatture rientranti nel meccanismo del reverse charge (esempio banche o medici che ricevono servizi di pulizia da imprese).

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