Adempimenti

Comunicazioni Iva: l'estinzione del dante causa decide l'invio

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di Michele Brusaterra

In presenza di operazioni straordinarie o di trasformazioni sostanziali soggettive, la comunicazione delle liquidazioni Iva va presentata dall'avente causa, in caso di estinzione del dante causa. Se quest'ultimo non si estingue conta se vi è cessione, da un soggetto all'altro, del debito o del credito Iva.

Queste, in sintesi, le due regole che governano le modalità di trasmissione della comunicazione delle liquidazioni Iva, il cui primo invio – con riferimento ai primi tre mesi del 2017 – deve avvenire entro il prossimo 12 giugno, scadenza così prorogata, rispetto all'originario 31 maggio, dal Dpcm del 22 maggio scorso.

Innanzitutto è bene evidenziare che per operazioni straordinarie e per trasformazioni sostanziali soggettive si intendono, principalmente, le operazioni di fusione e scissione, le cessioni e i conferimenti di azienda.

In tutti questi casi, al fine di determinare quale soggetto deve predisporre e inviare la comunicazione in commento, è necessario tenere in considerazione se il soggetto dante causa – ossia il soggetto incorporato o scisso, il conferente o il cedente, ecc. – si estingue a seguito della stessa operazione straordinaria, ovvero se esso rimane in vita.

Nel primo caso, ossia in presenza di soggetto dante causa estinto, il soggetto avente causa è tenuto a presentare due distinte comunicazioni: una che deve contenere i dati delle liquidazioni effettuate da se stesso nel trimestre di riferimento; una seconda comunicazione contenente, invece, i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto che con l'operazione si è estinto, per la frazione di trimestre a cui si riferisce la comunicazione e fino all'ultima liquidazione eseguita prima dell'operazione straordinaria o della trasformazione.

In quest'ultima comunicazione, vanno inseriti, nella parte riservata ai dati relativi al contribuente, quelli del soggetto estinto, mentre nel riquadro riservato al soggetto dichiarante, devono essere indicati i dati del soggetto avente causa, indicando il codice carica «9».

Nel secondo caso, ossia in presenza di dante causa non estinto, le modalità di presentazione della comunicazione differiscono a seconda che l'operazione straordinaria comporti, o meno, la cessione all'avente causa del debito o del credito Iva.

In caso di cessione del debito o del credito Iva, la comunicazione relativa alle liquidazioni effettuate dal soggetto dante causa – sempre nella frazione di trimestre a cui si riferisce la comunicazione e fino all'ultima liquidazione eseguita prima dell'operazione straordinaria o della trasformazione e con riferimento all'attività oggetto di «trasferimento» – va presentata dal soggetto avente causa con un modello separato rispetto alla propria comunicazione. In tale caso, naturalmente, il soggetto dante causa non deve presentare la comunicazione relativamente all'attività oggetto dell'operazione straordinaria.

Viceversa, nel caso in cui con l'operazione straordinaria o la trasformazione non vi sia la cessione del debito o credito Iva, ogni soggetto dovrà presentare autonomamente la comunicazione, con riferimento alle operazioni da ciascuno di essi effettuate, nel trimestre cui si riferisce la comunicazione stessa.

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