Adempimenti

Comunicazioni Iva, possibile il ravvedimento operoso

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di Gian Paolo Tosoni

Le comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche che da quest'anno devono essere trasmesse all’agenzia delle Entrate in via telematica, possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso (articolo 13 Dlgs 472/1997). Lo precisa la Agenzia delle Entrate con la risoluzione 104/E di ieri.

Si ricorda che l'omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture è punita con la sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura con il limite di mille euro per ciascun trimestre. La norma (articolo 11, comma 2 bis e 2 ter del Dlgs 471/1997) stabilisce la riduzione a metà della sanzione, quindi un euro per ciascun documento, con un massimo di 500 euro a trimestre, se la trasmissione corretta è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza originaria.

La Agenzia quindi conferma l'applicazione del ravvedimento operoso applicando alle sanzioni previste dalla legge, le riduzioni di cui all'articolo 13 lettere A bis) e seguenti del Dlgs 472/1997. Si tratta delle riduzioni da un nono a un quinto a seconda del momento in cui viene eseguito il versamento della sanzione.

La risoluzione afferma che può essere ravveduta anche una comunicazione omessa purché venga trasmessa e in questo caso la regola si discosta dalle dichiarazioni dei redditi o Iva, in quanto in presenza di dichiarazioni omesse, oltre il termine di 90 giorni, non è possibile il ravvedimento operoso.

Il ravvedimento comporta l'obbligo di trasmettere nuovamente la comunicazione versando la relativa sanzione.

Ovviamente il ravvedimento non è possibile se nel frattempo sono stati notificati atti di accertamento.

La risoluzione riproduce delle tabelle esemplificative indicando gli importi delle sanzioni ridotte, scomponendo il caso in cui la correzione sia avvenuta entro 15 giorni dalla scadenza originaria (la sanzione è di un euro a fattura), ovvero qualora sia avvenuta dopo tale termine (sanzione di due euro per fattura riportata in modo errato o omessa).

La prima tabella relativa all'adempimento regolarizzato entro il termine di 15 giorni contiene una particolarità e cioè se la regolarizzazione della comunicazione viene eseguita entro il termine di 15 giorni, si applica la sanzione minima di un euro per documento, ma il versamento della sanzione può essere eseguito anche negli anni successivi; in sostanza viene meno la contestualità. Ad esempio, in presenza di 180 fatture errate e regolarizzate entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari a 25,71 euro (180 x 1 euro x 1/7)se il versamento della sanzione viene eseguito entro il termine della dichiarazione Iva del secondo anno successivo.

Si ricorda che il primo termine per la trasmissione dei dati delle fatture scadrà il 16 settembre 2017 (salvo slittamenti) relativamente al primo semestre di quest'anno.

Invece la trasmissione delle liquidazioni periodiche ha già avuto la prima scadenza lo scorso 12 giugno relativamente al primo trimestre 2017.

In questo caso la sanzione amministrativa è fissata da 500 a 2mila euro ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro quindi giorni successivi alla scadenza.

L’ Agenzia introduce il principio secondo cui se il ravvedimento avviene successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, non occorre procedere alla trasmissione delle liquidazioni periodiche omesse o errate, adempimento che invece deve essere eseguito se il ravvedimento viene effettuato prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Quindi, l'omessa comunicazione della liquidazione Iva del primo trimestre 2017 se regolarizzata entro un anno dal 30 aprile 2018 sconta la sanzione di 71,43 euro (500 x 1/7). In questo caso non deve essere trasmessa la liquidazione a suo tempo non presentata in quanto regolarizzata con la dichiarazione annuale.

La risoluzione dell’Agenzia ricorda che ove la dichiarazione annuale Iva sia a sua volta errata è dovuta la sanzione propria. quale ad esempio quella per dichiarazione infedele (dal 90 al 180%, articolo 5 del Dlgs 471/1997), ovviamente ravvedibile, in aggiunta a quella relativa alla omessa o errata comunicazione della liquidazione periodica.

Invece, se la liquidazione trimestrale omessa entro lo scorso 12 giugno viene regolarizzata entro il mese di settembre occorre inviare la liquidazione omessa o errata e versare la sanzione di 62,50 (500 x1/8).

Anche per la trasmissione delle liquidazioni periodiche, le tabelle esemplificative riportate nella risoluzione, prevedono la possibilità di regolarizzare l'adempimento omesso entro 15 giorni versando anche successivamente la sanzione che in questo caso è pari a 250 euro e cioè la metà di quella ordinaria.

Risoluzione 104/E del 28 luglio 2017 -

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