Comunicazioni Iva, sanzioni dimezzate se la correzione è veloce
La gestione dei crediti Iva nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche segue le scelte adottate dai contribuenti. In vista della scadenza per la trasmissione delle comunicazioni Iva, l’agenzia delle Entrate ha pubblicato nei giorni scorsi alcune Faq con cui risponde a dei quesiti.
Il termine per adempiere all’obbligo è il 12 giugno in quanto la scadenza ordinaria del 31 maggio è stata prorogata con un Dpcm pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri ; tuttavia, al fine di correggere errori od omissioni della prima comunicazione, è possibile inviarne altre anche oltre il termine di scadenza ordinario; la comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse. Si ricorda però che, come previsto dall’articolo 11, comma 2-ter del Dlgs 471/1997, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, è punita con la sanzione da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione o la correzione è effettuata entro i 15 giorni dalla scadenza. Quindi un nuovo invio è certamente possibile ma non evita la sanzione. Non è escluso il ricorso al ravvedimento operoso.
Il credito che deriva dalla dichiarazione annuale deve essere indicato nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio o al primo trimestre; se, però, è intenzione del contribuente utilizzarlo in compensazione orizzontale, può non essere riportato.
Qualora il contribuente decida, nei mesi successivi, di utilizzare il credito annuale nelle liquidazioni periodiche può “riportarlo dentro” indicandolo nel rigo VP9.
Una volta indicato nel rigo VP9, il credito partecipa alla liquidazione del periodo e l’eventuale risultato a credito va evidenziato nel rigo VP14; nei periodi successivi non va più indicato nel rigo VP9 bensì nel rigo VP8 quale credito del periodo precedente. Il credito annuale, inserito nella comunicazione potrà comunque essere sempre estromesso dalla liquidazione indicando l’ammontare che si intende portare fuori nel rigo VP9, preceduto dal segno meno.
Riassumendo, i casi che possono verificarsi sono i seguenti:
• se il credito viene rinviato per l’utilizzo in compensazione verticale, si indica nel rigo VP9 del mese di gennaio e poi, nei periodi successivi, nel rigo VP8;
• se il credito viene estromesso sin dall’inizio non va indicato nel VP9 del mese di gennaio, tuttavia è possibile riportarlo in detrazione verticale nei periodi successivi indicandolo nel VP9 (ad esempio di marzo);
• se il credito viene riportato nel VP9 di gennaio e nei mesi successivi si decide di portarlo fuori, va indicato nel rigo VP9 del mese in cui si decide di estrometterlo, preceduto dal segno meno.
I contribuenti che esercitano due attività con periodicità Iva differente devono presentare la comunicazione in modo distinto. Ipotizzando una attività mensile e una trimestrale, la comunicazione deve contenere 4 moduli VP, uno per ogni mese dell’attività mensile e una per il trimestre di quella svolta con periodicità trimestrale; se però la liquidazione trimestrale viene anticipata per compensare un debito risultante dalla liquidazione dell’ultimo mese del trimestre, deve essere compilato un unico modulo e l’eventuale credito residuo va riportato nella prima liquidazione mensile successiva. Quindi, ad esempio, se si utilizza il credito trimestrale di una attività pari a 500 per compensare il debito di marzo dell’altra attività pari a 300, il contribuente presenta un solo modulo VP dal quale emerge un credito di 200 euro ; tale credito dovrà essere riportato nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile e non, invece, in quello del secondo trimestre.
Deve essere indicato nel rigo VP5 (Iva detratta) il credito che deriva dalla rettifica della detrazione effettuata in caso di passaggio dal regime speciale dell’agricoltura (articolo 34, Dpr 633/1972) a quello ordinario. La precisazione è importante in quanto significa che il credito Iva derivante dalla rettifica è possibile portarlo in detrazione immediatamente e non aspettare la dichiarazione annuale (articolo 19 bis 2, Dpr 633/1972) come aveva precisato l’Agenzia con le circolari 44/E/2002 e 6/E/2005.
Agenzia delle Entrate, le Faq sulle comunicazioni dei dati delle liquidazioni Iva