Comunicazioni Iva al traguardo, dal pro-rata al frontespizio le cinque verifiche prima dell’invio
Lunedì 12 giugno scade il termine per la trasmissione telematica delle liquidazioni Iva. Proviamo a vedere di seguito cinque verifiche finali per evitare errori nell’invio.
1) Il pro-rata
Nei righi VP2 e VP3 del modello si indicano, rispettivamente, l’ammontare delle operazioni attive e di quelle passive; nei righi VP4 e VP5 va indicata l’iva esigibile e quella detratta. L’Iva detratta coincide con quella assolta sugli acquisti a meno che non trovi applicazione un diverso regime che comporta la detrazione in misura differente. Tale ipotesi si verifica, ad esempio, per i contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni imponibili sia attività che danno luogo ad operazioni esenti (articolo 19, comma 5, Dpr 633/1972). In questo caso, l’Iva si detrae in base al “pro-rata” di detraibilità, dato dal rapporto tra le operazioni che danno diritto alla detrazione e lo stesso ammontare aumentato di quelle esenti (articolo 19-bis del Dpr 633/1972). I soggetti tenuti ad applicare il pro-rata operano la detrazione nel corso dell’anno applicando provvisoriamente la percentuale di detraibilità dell’anno precedente, salvo, poi, operare l’eventuale conguaglio in sede di dichiarazione annuale utilizzando i dati definitivi. Pertanto, il rigo VP5 del modello si compila indicando l’ammontare dell’Iva detratta derivante dall’applicazione della percentuale di detraibilità del 2016.
2) Fatture in regime di split payment
Nel caso di fatture in regime di split payment, il cedente/prestatore compila il modello indicando esclusivamente l’imponibile dell’operazione nel rigo VP2; sebbene l’iva sia esposta in fattura, questa non viene riscossa pertanto non si deve compilare il rigo VP4 relativo all’Iva esigibile. L’Iva confluisce, invece, nel rigo VP4 del modello presentato dall’ente pubblico, se afferente la sfera commerciale mentre non andrà indicato nemmeno da quest’ultima se afferente la sfera istituzionale.
3) Importi inferiori a 25,82 euro
Nel rigo VP6 si indica l’importo che deriva dalla differenza tra l’Iva esigibile del rigo VP4 e quella detratta del rigo VP5. Se l’importo dovuto, comprensivo degli interessi per i contribuenti trimestrali, è inferiore a 25,82 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese/trimestre successivo (comma 4, articolo 1, Dpr 100/1998). Tale importo va indicato nel rigo VP14, colonna 1 del modello ancorché non versato; inoltre, va indicato nel rigo VP7 del periodo successivo quale “debito periodo precedente non superiore a 25,82 euro. Si ricorda che nel quadro VP non vanno indicati i versamenti eseguiti con la sola eccezione del rigo VP10 (versamenti auto Ue).
4) Il soggetto obbligato
Attenzione, infine, alla individuazione del soggetto obbligato alla trasmissione nei casi di operazioni straordinarie. Infatti, se il soggetto dante causa si è estinto, l’invio è a carico dell’avente causa che, quindi, invierà due distinte comunicazioni, una per se stesso e una per il soggetto estinto. Se, invece, a seguito della operazione straordinaria il dante causa non si è estinto, la trasmissione è effettuata dall’avente causa se l’operazione straordinaria ha comportato la cessione del debito o credito Iva. In caso contrario, ciascuno provvede all’invio della sua comunicazione. Per le operazioni straordinarie nel periodo compreso tra il 1° giorno successivo al trimestre e la scadenza, la comunicazione del dante causa estinto deve essere sempre presentata dall’avente causa, a meno che il dante causa non vi abbia già provveduto. Se, invece, non si è verificata l’estinzione del dante causa, ciascun soggetto assolverà autonomamente l’adempimento e l’eventuale trasferimento del debito o credito Iva assumerà rilevanza solo ai fini della comunicazione da presentare nel periodo successivo.
5) Il frontespizio
In tutti i casi in cui a presentare la comunicazione è un soggetto diverso dal contribuente, nel frontespizio del modello deve essere compilata anche la sezione “dichiarante” con i dati del soggetto che provvede alla comunicazione in luogo del contribuente.